Trasferimento del mercato comunale e sindacato sulla discrezionalità pianificatoria (TAR Sardegna n. 21 del 18.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le scelte di pianificazione e programmazione delle aree destinate al commercio su suolo pubblico rientrano nella discrezionalità dell’ente locale, cui spetta individuare non solo le zone idonee, ma anche dimensione, tempi e modi dell’attività, contemperando gli interessi pubblici e privati coinvolti. Tali determinazioni sono sindacabili dal giudice amministrativo nei soli limiti dell’arbitrarietà, dell’illogicità, della manifesta irragionevolezza e dell’errore di fatto. Il trasferimento del mercato in un’area diversa, fondato su un’istruttoria che documenti ragioni di sicurezza e pubblica incolumità, costituisce esercizio legittimo di tale potere. Il giudizio di legittimità non si estende alla valutazione dell’opportunità della scelta, riservata al merito amministrativo, salvi i casi di giurisdizione estesa al merito. La legittimità del provvedimento esclude l’elemento oggettivo dell’illecito e travolge la connessa domanda risarcitoria.
Il Fatto
I ricorrenti erano titolari di posteggi su area pubblica nel mercato di Olbia, articolato nella giornata del martedì e in quella del giovedì a San Pantaleo. Il Comune aveva dapprima prorogato tecnicamente le concessioni fino al 31.12.2021, poi aveva previsto che gli spazi, asseritamente privi di titolari, tornassero nella piena disponibilità dell’ente e fossero assegnati mediante il meccanismo della spunta.
Avverso la determinazione che aveva così disposto i ricorrenti proponevano ricorso, integrato da tre successivi motivi aggiunti e affiancato da un autonomo gravame, per impugnare la riorganizzazione degli stalli, le procedure di riassegnazione, il trasferimento del mercato presso via Poletti e via Sangallo e la relativa nuova planimetria. In via cautelare il Tribunale sospendeva taluni atti e il Consiglio di Stato respingeva l’appello dell’ente; da ultimo, le istanze relative al trasferimento venivano respinte nel bilanciamento degli interessi. I ricorsi giungevano così alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riunisce i giudizi per connessione oggettiva e affronta in via prioritaria gli atti più recenti, da cui dipende la sorte delle censure precedenti. Se il trasferimento è legittimo, il ricorso principale e i primi due motivi aggiunti perdono interesse, residuando la sola domanda risarcitoria.
Sul piano sostanziale il Tribunale richiama il riparto tra amministrazione e giudice: le scelte di localizzazione del commercio involgono un’ampia discrezionalità, comprensiva della dimensione, dei tempi e dei modi dell’attività e delle restrizioni ritenute opportune sotto il profilo viabilistico, urbanistico e architettonico. Il sindacato resta circoscritto al palese arbitrio, all’illogicità e all’errore di fatto, secondo l’insegnamento richiamato (Cons. Stato, Sez. V, n. 4319 del 2010; TAR Lecce n. 1457 del 2013).
Nel caso concreto l’istruttoria documenta criticità di sicurezza del borgo: vie strette, congestione della viabilità, impossibilità di accesso dei mezzi di soccorso, assenza di postazioni di primo soccorso per un afflusso di persone assimilabile a un evento pubblico. Il Piano di Sicurezza e le note della polizia locale fondano la scelta di trasferire il mercato in un’area già infrastrutturata e storicamente adibita a mercato. Una volta garantito il mantenimento delle concessioni in essere, il trasferimento non è manifestamente irragionevole né viziato da errore di fatto.
Il Collegio respinge le censure dei ricorrenti. L’inesistenza di sinistri pregressi non smentisce i profili di pericolo, dovendosi valorizzare i principi di prevenzione e precauzione; la perizia di parte resta una mera difesa e non coglie la peculiarità dell’evento; l’autorizzazione di un evento privato nella stessa area non integra una contraddittorietà, per la diversità della situazione fattuale. La scelta può essere persino più opportuna, ma ciò attiene al merito amministrativo, precluso al giudice di legittimità.
Da qui il rigetto del terzo ricorso per motivi aggiunti e dell’autonomo gravame, con conseguente infondatezza della domanda risarcitoria per insussistenza dell’elemento oggettivo dell’illecito. Il ricorso principale e i primi due motivi aggiunti sono dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo l’eventuale annullamento arrecare alcun vantaggio a fronte degli atti successivi che hanno ridefinito l’assetto del mercato. Le domande risarcitorie connesse sono rigettate per difetto di allegazione e di prova del pregiudizio, anche perché gli atti erano stati medio tempore sospesi in via cautelare. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.