Revoca di aiuti agricoli solo su valutazione autonoma del verbale di indagine (TAR Sicilia n. 1565 del 13.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di revoca e recupero di aiuti all’agricoltura, l’Amministrazione regionale e l’organismo pagatore non possono limitarsi a recepire acriticamente l’esistenza di un verbale di accertamento della Guardia di Finanza, dovendo invece esaminarne il contenuto specifico e trarne le conseguenze sui singoli rapporti. Il recupero fondato sull’asserita falsità delle attestazioni di conduzione è illegittimo quando dal medesimo verbale risulti che i fondi oggetto della domanda di aiuto sono legittimamente condotti dal beneficiario. La revoca esige pertanto una valutazione autonoma e una adeguata istruttoria da parte dell’ente erogatore, non essendo sufficiente il richiamo per relationem all’atto di indagine. Il comportamento processuale delle Amministrazioni, che non illustrino nel merito le ragioni del recupero, integra un ulteriore profilo di carenza motivazionale.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di azienda agricola, aveva ottenuto un decreto di concessione individuale nell’ambito del PSR Sicilia 2014-2020, con erogazione di somme a titolo di anticipazione su due misure. A seguito di una nota di AGEA, la Regione Siciliana ha adottato due provvedimenti con cui ha revocato la concessione e disposto la restituzione degli importi, assumendo l’indebita percezione dei contributi sulla base di un verbale della Guardia di Finanza che ipotizzava false attestazioni di conduzione dei terreni.

La beneficiaria ha impugnato gli atti davanti al TAR Sicilia, deducendo il difetto di istruttoria e di motivazione, l’assenza di comunicazione di avvio del procedimento e, sul merito, la piena legittimità del proprio titolo di conduzione sui fondi interessati dal progetto. Le Amministrazioni intimate si sono costituite con comparsa di mera forma; un’ordinanza istruttoria ha richiesto chiarimenti documentati, poi depositati in un rapporto molto sintetico corredato da numerosi allegati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il secondo motivo, di carattere sostanziale, e lo ritiene fondato. Il giudice riconosce che l’indagine della Guardia di Finanza è stata approfondita e adeguatamente condotta, ma rileva che un aspetto specificamente indicato nel verbale avrebbe dovuto essere valutato da AGEA e dalla Regione prima di procedere al recupero. Si tratta dell’incidenza del progetto finanziato su fondi che risultano legittimamente condotti dalla ricorrente.

Dalla domanda di aiuto emerge che i terreni oggetto dell’intervento ricadono in determinate particelle catastali del Comune di riferimento. Il verbale, dal canto suo, dà conto delle dichiarazioni del soggetto indicato come proprietario, il quale ha riferito di aver concesso i propri terreni alla ricorrente, dapprima a titolo di comodato e poi con successivo contratto, e di averle ceduto i titoli per la presentazione delle domande uniche. Le false attestazioni accertate riguardano invece fondi accatastati a fogli diversi da quelli interessati dal progetto.

Su questa base il TAR afferma che AGEA e la Regione hanno recepito in modo acritico l’esistenza, ma non il contenuto, del verbale, senza farne discendere le conseguenze sul caso concreto. Non vale a sostenere il recupero il richiamo, contenuto nel decreto di concessione, a ulteriori particelle rispetto a quelle indicate nella domanda: il dato testuale della domanda prevale, e comunque le note impugnate non esplicitano le ragioni per cui tale indicazione dovrebbe sorreggere la revoca.

Il Collegio stigmatizza inoltre il comportamento processuale delle Amministrazioni, rimaste sostanzialmente inerti e non adeguate a quanto, anche ai sensi dell’art. 46 c.p.a., ci si attenderebbe da una Pubblica Amministrazione. Il rapporto istruttorio è scarno e corredato da documentazione per lo più priva di indici di contenuto. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dei provvedimenti e assorbimento degli altri motivi; resta salva la possibilità di ulteriori provvedimenti ove emergano diversi profili, anche all’esito di attività di altra Autorità giudiziaria. Le spese sono compensate per la complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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