Inottemperanza alla demolizione e sanzione pecuniaria per l’utilizzatore (TAR Marche n. 1235 del 26.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 consegue alla mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, non alla realizzazione dell’abuso edilizio. Si tratta di un illecito amministrativo omissivo propter rem, distinto dal precedente illecito edilizio, che si consuma allo scadere del termine assegnato dall’amministrazione. Il destinatario dell’ingiunzione, una volta consolidatosi l’atto presupposto per mancata impugnazione, può sottrarsi alla sanzione solo allegando e provando l’impossibilità oggettiva di eseguire l’ordine. L’onere di provare l’epoca di realizzazione dell’abuso, ai fini della misura della sanzione in area vincolata, grava sull’interessato. Il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale è impugnabile solo da chi dimostri un interesse differenziato, concreto e attuale.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la determinazione con cui il Comune gli ha ingiunto, quale utilizzatore di opere abusive, il pagamento di 20.000 euro ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, per la mancata demolizione di manufatti realizzati in area assoggettata a vincolo paesaggistico. L’ordine di rimozione risale al 2016 e non è stato impugnato. Il ricorrente deduce di non essere proprietario né responsabile degli abusi, di aver cessato ogni uso del fondo da anni e di essere stato indicato come utilizzatore solo sulla base di una dichiarazione del fratello. Contesta inoltre la misura massima della sanzione, sostenendo che i manufatti risalgono al 1977, prima dell’imposizione del vincolo.

Con motivi aggiunti estende il gravame all’atto che ha accertato l’inottemperanza e dato titolo all’acquisizione dei beni al patrimonio comunale, lamentando l’eccessiva estensione dell’area acquisita e il difetto di motivazione sull’area pertinenziale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dal rilievo che l’ordinanza di demolizione, emessa anche nei confronti del ricorrente, è rimasta inoppugnata e si è consolidata. Gli atti consequenziali sono impugnabili solo per vizi propri, non per censure che investivano l’atto presupposto. Il primo motivo è pertanto inammissibile nella parte in cui rimette in discussione l’individuazione del ricorrente quale destinatario dell’ordine.

Superato questo snodo, il Collegio ricostruisce la natura della sanzione richiamando l’Adunanza Plenaria n. 16 del 2023: la mancata ottemperanza entro il termine fissato integra un illecito omissivo propter rem, distinto dall’abuso, il cui presupposto è l’accertamento dell’inottemperanza. La sanzione pecuniaria e quella acquisitiva non sono dunque conseguenza dell’abuso, ma dell’inerzia del destinatario. Da ciò deriva che l’interessato può sottrarsene solo provando l’impossibilità oggettiva di eseguire l’ordine, secondo il principio affermato da Cons. Stato n. 6983 del 2025. Nel caso concreto il ricorrente non ha offerto nemmeno un principio di prova, limitandosi a ribadire la propria estraneità.

Il secondo motivo è respinto sul piano probatorio. Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’onere della prova sull’epoca di realizzazione dell’abuso grava sull’interessato, non sull’amministrazione, e richiede elementi obiettivamente inconfutabili. Le dichiarazioni sostitutive non bastano. Nella specie l’anteriorità dei manufatti rispetto al vincolo si fonda su un condono mai perfezionato, a fronte del certificato di destinazione urbanistica e del sopralluogo che collocano le opere nel Parco del Conero.

Quanto ai motivi aggiunti, il Tribunale ne dichiara l’inammissibilità per difetto di interesse. L’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. richiede una posizione differenziata, concreta e attuale, della cui sussistenza il ricorrente deve fornire prova. Egli invece ha dichiarato di non essere proprietario né utilizzatore del compendio, escludendo la titolarità della posizione che assume lesa. Il processo amministrativo non è giurisdizione di diritto oggettivo. Ricorso introduttivo respinto, motivi aggiunti inammissibili, spese a carico del soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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