Abbattimento bufalini: prove ufficiali e sospensione della qualifica sanitaria (TAR Campania n. 428 del 16.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di tubercolosi bufalina, le prove diagnostiche ufficiali per la diagnosi in vita sono l’IDT singola e l’IDT comparativa, e ai fini dell’accertamento dell’infezione è sufficiente la positività a una delle due. In allevamenti già riconosciuti ufficialmente indenni è sufficiente la positività di un solo capo, accertata con una prova ufficiale, per disporre la sospensione della qualifica; la revoca richiede invece la presenza di più capi positivi. Il test del gamma-interferon, previsto dall’art. 4 dell’O.M. 28 maggio 2018 e dal Regolamento (CE) n. 1226/2002, opera come prova aggiuntiva per confermare la presenza della malattia nell’allevamento, non per confermare l’esito della IDT sul singolo capo. Il ricorso che contesti gli ordini di abbattimento sulla base di una mera incompatibilità tra esiti di controlli distanti nel tempo non supera il vaglio di legittimità.

Il Fatto

Il ricorrente è titolare di un’allevamento bufalino in provincia di Caserta. I competenti organi dell’ASL Caserta hanno disposto l’abbattimento di tredici capi bufalini, in stretto rapporto di consequenzialità con il precedente provvedimento di revoca della qualifica sanitaria di allevamento “Ufficialmente Indenne” da tubercolosi.

Il ricorrente ha impugnato gli ordini di abbattimento e gli atti presupposti, lamentando l’illegittimità delle misure per essere state adottate sull’inesistente presupposto del ritiro della qualifica, senza le prove diagnostiche prescritte dalla normativa di settore. Ha inoltre dedotto l’incompatibilità tra gli esiti delle prove dell’agosto 2019 e quelli del giugno 2021, sostenendo che l’ASL avrebbe dovuto disporre ulteriori accertamenti. Con motivi aggiunti ha impugnato i successivi provvedimenti di abbattimento di ulteriori sei capi. L’ASL si è costituita eccependo l’inammissibilità e deducendo la legittimità della propria azione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza di ulteriore rinvio dell’udienza, già fissata nell’ambito del programma straordinario per la riduzione dell’arretrato ex art. 16 disp. att. c.p.a., richiamando il principio di ragionevole durata del processo tutelato dall’art. 111 Cost.

Nel merito il ricorso, integrato da motivi aggiunti, è infondato, il che consente di prescindere dalle eccezioni in rito. Le censure muovono da un presupposto non condivisibile. La sentenza della Sezione n. 3528/2021, richiamata dal ricorrente, ha annullato non il ritiro o la sospensione della qualifica di allevamento ufficialmente indenne — per la quale è sufficiente l’accertata positività anche di un solo capo — bensì una specifica disposizione del piano regionale, ritenuta contraddittoria ed eccessivamente sbilanciata nella determinazione finale (cfr. CDS, Sez. III, 5018/2024).

Il Collegio richiama la giurisprudenza di Sezione (sent. Tar Napoli, Sez. V, nn. 1632/2023, 3751/2021 e 3528/2021): il test ufficiale di screening primario per la TBC previsto a livello regionale si basa sull’IDT singola, in conformità al Piano nazionale, con successiva verifica mediante gamma-interferon ai sensi del Regolamento (CE) n. 1226/2002, le cui previsioni sono obbligatorie e immediatamente applicabili dalle autorità degli Stati membri. Dalla normativa nazionale si evince che la qualifica è sospesa con la positività di un solo capo e revocata con più capi positivi; solo in casi particolari il Servizio Veterinario può valutare discrezionalmente il ricorso alla prova comparativa.

Il piano regionale adottato con DGRC 207/2019 ha previsto l’IDT singola come prova ufficiale, introducendo il gamma-interferon come prova aggiuntiva per confermare la presenza della malattia negli allevamenti, non per confermare l’esito sul singolo capo, e riservandola ai capi positivi IDT appartenenti ad allevamenti senza sospensioni nei tre anni precedenti.

Nella specie gli accertamenti posti a base degli ordini di abbattimento risultano eseguiti in conformità alla normativa richiamata, senza elementi di specifica contraddittorietà rispetto agli atti presupposti, segnatamente alla intervenuta sospensione della qualifica. Non può rilevare la sola generica incompatibilità affermata tra gli esiti dell’agosto 2019 e quelli del giugno 2021. L’attività dell’ASL supera dunque le critiche del ricorrente. Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti, con compensazione delle spese in ragione della complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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