Il piano attuativo dei bacini estrattivi non aggrava il procedimento autorizzatorio (TAR Toscana n. 1002 del 31.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le prescrizioni del Piano attuativo dei bacini estrattivi che rinviano al PIT-PPR per la valutazione di compatibilità paesaggistica e per gli effetti cumulativi sul paesaggio costituiscono legittimo svolgimento del piano paesaggistico regionale e non integrano un aggravamento del procedimento autorizzatorio vietato dalla legge n. 241/1990. L’onere documentale imposto al richiedente è funzionale alla verifica di conformità del singolo intervento al piano e può modularsi in modo semplificato per le varianti che non richiedano nuova autorizzazione. Il richiamo alle Linee Segnalatrici di Possibilità Pluviometrica per il dimensionamento delle vasche è coerente con il regolamento attuativo regionale e non illogico rispetto all’ingravescenza dei fenomeni atmosferici. Il potere comunale di valutare la revoca dell’autorizzazione all’escavazione, previa conferenza di servizi e a seguito di provvedimenti di messa in sicurezza adottati da altra Autorità, non invade competenze altrui né viola il principio di tipicità delle sanzioni. Le censure alle previsioni di piano prive di attuale e concreta incidenza sulla sfera del ricorrente sono inammissibili per difetto di interesse.

Il Fatto

La società ricorrente coltiva una cava nel Bacino di Torano, nel Comune di Carrara, in forza di autorizzazione estrattiva. Il Comune, con deliberazione consiliare, ha approvato definitivamente il Piano Attuativo di Bacino Estrattivo relativo alla scheda n. 15 del PIT-PPR, ai sensi degli artt. 113 e 114 L.R. 65/2014, già adottato con precedente delibera.

La società ha impugnato l’atto di approvazione e gli elaborati normativi e cartografici, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili. Il Comune, la Regione e il Ministero si sono costituiti resistendo. All’udienza pubblica la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione dei primi due motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato improcedibili i primi due motivi per sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata in udienza dal difensore. Il primo riproponeva doglianze già respinte in un precedente giudizio; il secondo censurava la disposizione delle NTA che demandava a uno studio successivo la definizione dei quantitativi minimi destinati alla trasformazione in blocchi.

Nel merito, il terzo motivo è stato respinto. Gli artt. 35 e 36 delle NTA non aggravano il procedimento: l’art. 35 rinvia agli effetti cumulativi sul paesaggio secondo l’art. 17 della Disciplina del PIT-PPR, e la Sezione ha già ritenuto ragionevole tale rinvio nella sentenza n. 284 del 12 marzo 2024. L’onere documentale dell’art. 36 è funzionale alla verifica di conformità del singolo intervento e si modula secondo il tipo di intervento, con semplificazione espressamente prevista per le varianti che non comportino nuova autorizzazione ai sensi dell’art. 23, comma 1, L.R. 35/2015.

Infondato anche il quarto motivo. Il riferimento alle LSPP di cui alla DGRT 1133/2012 per il dimensionamento delle vasche è coerente con l’art. 4, comma 2, del Reg. n. 72/2015, che impone al progetto di coltivazione di indicare lo schema e le modalità di gestione delle acque meteoriche e di dilavazione, e non è illogico alla luce dell’ingravescenza dei fenomeni atmosferici.

Il quinto motivo è respinto: l’art. 34, comma 9, delle NTA attribuisce al Comune un potere autonomo di valutare l’opportunità della revoca dell’autorizzazione dopo un provvedimento di messa in sicurezza adottato dall’Autorità competente, con garanzie procedimentali assicurate dalla conferenza di servizi. Il sesto motivo è infondato: le quantità sostenibili derivano dalle previsioni del Piano Regionale Cave, con parametrazione decennale e correttivi, secondo criteri ragionevoli già validati dalla sentenza n. 284/2024.

Quanto al settimo e al nono motivo, il Collegio li ha dichiarati inammissibili per difetto di interesse: la censura all’art. 33, comma 5, e quella alla cartella G non evidenziano un pregiudizio attuale e concreto, verificabile solo al momento della presentazione del progetto di escavazione. L’ottavo motivo è infondato, poiché la classificazione come cava storica non impone divieti assoluti, ma richiede una relazione archeologica a tutela del sito. Il ricorso è quindi in parte improcedibile e in parte respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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