Silenzio sull’accesso civico generalizzato e azione ex art. 116 c.p.a. (TAR Sicilia n. 3117 del 18.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 è sindacabile con l’azione avverso il silenzio-inadempimento prevista dall’art. 116 c.p.a., e non con il rito di cui all’art. 117 c.p.a.. Il riferimento legislativo ai soli «obblighi di trasparenza» dipende dal mancato allineamento della norma processuale alla successiva introduzione dell’istituto e va letto come richiamo a tutte le forme di accesso previste dal d.lgs. n. 33/2013. Accertato il diritto, il giudice ordina l’ostensione dei dati nel termine assegnato. La sanzione ex art. 26 c.p.a. non si applica alla parte non costituita, non integrando la sua condotta una resistenza temeraria.
Il Fatto
Il ricorrente presenta in data 11.12.2023 un’istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013, diretta a conoscere la data di autorizzazione del laboratorio a svolgere i test in vitro rt-PCR e il numero dei test risultati positivi al virus inviati a ciascuna struttura sanitaria regionale.
L’istituto intimato non fornisce alcun riscontro nei termini di legge e non si costituisce in giudizio. Il ricorrente agisce quindi per l’accertamento del diritto all’accesso, con domanda di condanna all’ostensione e, in subordine, per l’accertamento dell’obbligo di provvedere.
La Motivazione della Corte
Sul piano processuale il Collegio ritiene ammissibile l’azione proposta con il rito dell’accesso, in luogo di quella avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a. Richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 1104 del 2023, si osserva che il silenzio non significativo formatosi sull’istanza di accesso generalizzato è sindacabile ex art. 116 c.p.a. Il riferimento testuale ai soli «obblighi di trasparenza» riflette il mancato aggiornamento della previsione processuale e va inteso quale richiamo complessivo alle varie forme di accesso.
Nel merito il ricorso è fondato. L’istanza risulta presentata in data 11.12.2023 e non ha ricevuto riscontro nei termini. I dati richiesti sono in possesso dell’istituto e attengono all’attività di laboratorio svolta per i test di positività. Non emergono i limiti ostativi all’accesso contemplati all’art. 5-bis, commi da 1 a 3, del d.lgs. n. 33/2013, essendo la domanda sufficientemente circoscritta e non vertendo su dati riservati.
Il Collegio ordina pertanto all’istituto di provvedere mediante ostensione delle informazioni richieste, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della sentenza. Non ravvisa i presupposti per la nomina immediata di un commissario ad acta, attivabile con successiva istanza in caso di infruttuosa scadenza del termine.
Sulle spese il Collegio applica il criterio della soccombenza e rigetta la domanda di condanna alla somma equitativamente determinata ex art. 26 c.p.a. Richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 1651 del 2021, si precisa che la sanzione pecuniaria presuppone l’esercizio dell’azione in forme manifestamente eccedenti o devianti. La mancata costituzione dell’istituto non integra resistenza temeraria. La liquidazione tiene conto della proposizione seriale di cause analoghe da parte del ricorrente.
Nota della Redazione
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