Il verbale di conferenza di servizi decisoria non è autonomamente impugnabile (TAR Campania n. 4606 del 18.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il verbale di conclusione della conferenza di servizi decisoria ha natura endoprocedimentale e non è autonomamente lesivo. La conferenza è modulo organizzativo di coordinamento e accelerazione, non organo che si sostituisce alle amministrazioni nella formazione collegiale della decisione. L’impugnazione va quindi rivolta al provvedimento finale, che assume valenza esterna e incide sulle situazioni giuridiche degli interessati. L’individuazione delle modalità di realizzazione dell’opera pubblica e delle relative aree costituisce scelta tecnico-discrezionale di merito, sindacabile solo per palese errore di fatto, abnormità o manifesta irrazionalità, salvo il ristoro indennitario in caso di esproprio.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di un’area su cui insiste un impianto di distribuzione carburanti, concesso in comodato a una società di gestione. Appresa l’esistenza di un progetto di opere ferroviarie nell’area flegrea, ha chiesto chiarimenti al soggetto attuatore, ente strumentale regionale, e ha partecipato alla terza seduta della conferenza di servizi decisoria del 12 maggio 2023, conclusa con l’approvazione del progetto e la dichiarazione di pubblica utilità della variante.

Secondo la ricorrente, il progetto non avrebbe considerato la permanenza dell’impianto, destinando l’area essenzialmente alla piazza esterna e alle opere accessorie della nuova stazione. Ha quindi impugnato il verbale conclusivo e gli atti richiamati, deducendo violazione dei principi di adeguatezza, ragionevolezza e proporzionalità, carenza di istruttoria, travisamento e mancato bilanciamento degli interessi, nonché lesione dell’affidamento dell’operatore economico. Il ricorso, dapprima straordinario al Presidente della Repubblica, è stato riassunto davanti al TAR a seguito dell’opposizione dell’ente attuatore.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni di inammissibilità e le ritiene fondate. Richiamando il prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa, il TAR osserva che la conferenza di servizi è soltanto un modulo organizzativo per l’acquisizione contestuale degli avvisi delle amministrazioni interessate, funzionale alla speditezza ed economicità dell’azione amministrativa. Essa non crea un ufficio speciale separato dai soggetti partecipanti.

Ne deriva la struttura dicotomica della conferenza c.d. decisoria: una prima fase si chiude con la determinazione, che ha valenza endoprocedimentale; una seconda fase si chiude con il provvedimento finale, che ha valenza esterna, determinativa della fattispecie e lesiva. Il verbale impugnato, in quanto atto della prima fase, non è dunque autonomamente impugnabile.

Il Collegio ritiene comunque opportuno esaminare la censura di merito, che giudica infondata. La ricorrente contesta l’inclusione tra le aree da espropriare di quella su cui sorge l’impianto, sostenendo che la scelta servirebbe solo all’abbellimento architettonico dell’opera. Il TAR ribadisce che l’individuazione delle modalità di realizzazione dell’opera e delle aree costituisce scelta tecnico-discrezionale di stretto merito, rispetto alla quale le posizioni dei privati sono recessive e il sindacato è limitato a palesi errori di fatto, abnormità o manifesta illogicità.

Anche la valutazione sull’interesse pubblico concreto all’esproprio attiene al merito, non sindacabile in presenza di una dichiarazione di pubblica utilità. Nel caso concreto la contestazione resta generica; quand’anche la piazza avesse rilievo solo estetico, non emergono profili di evidente irragionevolezza, poiché il profilo estetico è parte rilevante delle opere pubbliche e della sistemazione urbana di un intervento nel centro della città.

Quanto alla proporzionalità, il sacrificio imposto al privato non è privo di ristoro, stante la previsione generale dell’indennità di esproprio. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile e comunque infondato, con integrale compensazione delle spese in ragione della particolarità della controversia e della rilevanza degli interessi fatti valere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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