Rampa per barriere architettoniche in edilizia libera e motivazione postuma (TAR Abruzzo n. 331 del 02.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rampa che supera il dislivello tra il livello stradale e l’accesso all’autorimessa costituisce barriera architettonica e la relativa opera è funzionale alla sua eliminazione, riconducibile in linea di principio all’edilizia libera ex art. 6 d.P.R. n. 380/2001. L’ordine di demolizione che ometta di accertare in sede procedimentale l’incidenza dell’opera sulla sagoma dell’edificio è viziato da difetto d’istruttoria. Le ragioni integrative addotte dall’amministrazione con gli scritti difensivi costituiscono motivazione postuma e sono inammissibili, salvo che non si tratti di attività vincolata comprovante l’impossibilità di un contenuto diverso. La titolarità di una servitù di passaggio, diritto reale funzionalmente collegato alle opere necessarie al suo esercizio, rende irrilevante, ai fini della legittimità urbanistica, l’assenza o il dissenso del proprietario del fondo servente.
Il Fatto
La società ricorrente impugna l’ordinanza con cui il Comune ha ingiunto la demolizione della rampa di accesso carrabile ai box auto ubicati nel garage al piano terra di un fabbricato. La rampa insiste su un’area di proprietà di altra società, sulla quale la ricorrente vanta una servitù di passaggio pedonale e carrabile costituita con atto del 28.12.2006. L’opera era stata realizzata in occasione dei lavori di riparazione dei danni del sisma del 6.4.2009, in sostituzione della rampa preesistente.
Il Comune ha fondato l’ordine su due ragioni: la realizzazione senza il consenso della proprietaria dell’area di sedime e l’assenza della rampa nel permesso di costruire n. 420/2015. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 6 d.P.R. n. 380/2001, il difetto d’istruttoria e il travisamento dei fatti, richiamando i titoli edilizi anteriori al sisma e la natura di opera di eliminazione delle barriere architettoniche. Con motivi aggiunti ha impugnato l’ordinanza n. 12/2023, di contenuto identico, notificata anche ai proprietari dei box.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica anzitutto l’ordinanza n. 12/2023 come mera reiterazione della n. 9/2023, adottata al solo fine di estenderne la comunicazione ai proprietari dei garage. Da ciò deriva che gli effetti della decisione sulla prima si propagano alla seconda per il nesso di presupposizione necessaria che le collega.
Sul piano della motivazione, il Tribunale esclude che le difese del Comune possano integrare l’atto. Le deduzioni relative all’art. 55 delle NTA del PRG individuano per la prima volta due infrazioni mai contestate in sede procedimentale. La repressione degli abusi edilizi è attività vincolata e ammette l’allegazione di ragioni non espresse nel provvedimento, ma solo se dimostra che questo non avrebbe potuto avere contenuto diverso. L’operazione resta inammissibile quando avviene mediante scritti difensivi, come ribadito da Consiglio di Stato sez. VI n. 3666 del 2021. Il generico rinvio all’art. 55 non costituisce quindi capo di motivazione.
Nel merito, il Collegio verifica se la rampa rientri tra gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. Richiamato il d.m. n. 236/1989, in particolare l’art. 4 e l’art. 4.1.14 sulle autorimesse, osserva che la differenza di quota tra strada e accesso al garage è per presunzione di legge ostacolo alla mobilità delle persone su sedia a ruote. La rampa è pertanto opera funzionale al superamento dell’ostacolo e rientra in linea di principio nell’edilizia libera.
Il Comune ha opposto che l’intervento altera la sagoma dell’edificio, richiamando l’art. 6, comma 1, lett. b) d.P.R. n. 380/2001. Si tratta di questione nuova, estranea ai provvedimenti e non spendibile come motivazione postuma. Il giudice non può valorizzare allegazioni difensive che introducano fatti e ragioni inediti, sui quali non furono condotti accertamenti in sede procedimentale, né pronunciarsi su poteri amministrativi non esercitati ex art. 34 c.p.a. Proprio l’omissione dell’accertamento sull’incidenza della rampa sulla sagoma conferma il difetto d’istruttoria.
Il provvedimento trascura inoltre il permesso di costruire n. 217/2005, che prescriveva l’adeguamento del progetto alla normativa sulle barriere architettoniche, e la preesistenza della rampa, documentata e non contestata. Quanto al secondo capo, la titolarità della servitù di passaggio legittima la ricorrente a realizzare le opere funzionali al suo esercizio, senza necessità del consenso del fondo servente, come affermato da Consiglio di Stato sez. VI n. 4 del 2021. L’annullamento della n. 9/2023 travolge la n. 12/2023, con spese compensate.
Nota della Redazione
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