Oneri sicurezza interni e verifica facoltativa dell’anomalia: sindacato limitato (TAR Campania n. 4785 del 27.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli oneri di sicurezza interni sono rimessi alla esclusiva sfera di valutazione del singolo operatore economico e non possono essere determinati in modo rigido e unitario dalla stazione appaltante. La verifica di congruità dell’offerta, ove non configuri un obbligo imposto dalla legge o dalla lex specialis, costituisce espressione della discrezionalità tecnica della stazione appaltante, sindacabile dal giudice amministrativo solo per macroscopica irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Il giudizio di anomalia va condotto con esclusivo riguardo agli elementi costitutivi dell’offerta esaminata e alla capacità organizzativa dell’impresa, essendo inibito il raffronto comparativo con le offerte degli altri concorrenti. Un costo interno inferiore può trovare giustificazione nella specifica organizzazione aziendale o in comprovate condizioni esterne favorevoli, senza che ciò integri di per sé anomalia dell’offerta.
Il Fatto
Una società di costruzioni ha impugnato davanti al TAR Campania la determinazione con cui il Comune di Gragnano ha aggiudicato, mediante procedura negoziata gestita dalla Centrale Unica di Committenza, i lavori di rifunzionalizzazione idraulica di un tratto urbano, con criterio del prezzo più basso e importo contrattuale superiore al milione di euro. La ricorrente, seconda classificata, ha contestato i verbali di gara e l’aggiudicazione in favore della controinteressata, chiedendo l’annullamento, la reintegrazione in forma specifica previa dichiarazione di inefficacia del contratto e, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente.
La censura centrale riguardava l’indicazione, nell’offerta economica della aggiudicataria, di oneri di sicurezza interni pari a poche migliaia di euro, ritenuti incongrui rispetto al costo della manodopera e ai valori dichiarati dagli altri concorrenti. La ricorrente ha dedotto il difetto di istruttoria della stazione appaltante, che non aveva svolto verifiche sull’anomalia dell’offerta. Con motivi aggiunti ha poi invocato l’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 e lamentato l’incidenza del ribasso offerto rispetto ai costi dei materiali. Si sono costituiti il Comune, la Comunità Montana e l’aggiudicataria, resistendo alle doglianze.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il primo motivo. Gli oneri di sicurezza interni attengono alla sfera organizzativa del singolo partecipante e non possono essere fissati in modo uniforme dalla stazione appaltante; non sussiste quindi il vizio di difetto di istruttoria. Trova applicazione l’art. 54 del d.lgs. n. 36/2023, che configura la verifica di anomalia come facoltativa e non impone l’indicazione del metodo di calcolo della soglia negli atti di gara.
La giurisprudenza amministrativa consolidata, in presenza di una verifica facoltativa, riconosce alla stazione appaltante la discrezionalità sulla scelta di procedere o meno, con sindacato limitato alle ipotesi di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto. La valutazione di anomalia costituisce espressione della discrezionalità tecnica dell’amministrazione, di norma sottratta al sindacato di legittimità. Nel caso concreto il Collegio non ha ravvisato tali circostanze: un costo interno minore può dipendere dall’organizzazione aziendale o da condizioni esterne favorevoli, rendendo il ribasso sostenibile per una società e non per un’altra.
Il Tribunale ha inoltre rilevato che l’anomalia lamentata era costruita su un giudizio comparativo tra le offerte, in contrasto con il divieto di verificare la congruità mediante raffronto con altre offerte. Sul punto richiama il Cons. Stato, Sez. V, n. 1776 del 2024 e Cons. Stato, Sez. III, n. 5798 del 2018: la verifica va condotta con esclusivo riguardo agli elementi costitutivi dell’offerta analizzata e alla capacità dell’impresa di eseguire le prestazioni al prezzo proposto.
Anche il secondo motivo è stato ritenuto infondato. Le censure sull’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 e sull’incidenza dei costi dei materiali si fondavano ancora su un raffronto tra offerte, per di più smentite dalla relazione tecnica e dagli allegati della aggiudicataria. Il Collegio ha richiamato il medesimo orientamento, citando Cons. Stato, Sez. V, n. 1589 del 2023 e Cons. Stato, Sez. V, n. 690 del 2019.
Il rigetto delle censure ha travolto la domanda di reintegrazione in forma specifica e quella subordinata di risarcimento ex artt. 30 e 124 cod. proc. amm., non essendo dimostrato alcun ragionevole affidamento della ricorrente. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati respinti, con compensazione delle spese in ragione della particolarità e controvertibilità delle questioni.
Nota della Redazione
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