Sei scatti stipendiali e indennità buonuscita forze polizia ordinamento militare (TAR Trentino-Alto Adige n. 125 del 21.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito in legge n. 472/1987, opera anche ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita del personale delle forze di polizia ad ordinamento militare collocato in quiescenza a domanda, purché in possesso dei requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. L’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil. ha portata meramente rafforzativa e non restringe l’ambito soggettivo della disciplina richiamata. L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 attiene alla sola base pensionabile e non incide sul trattamento di fine servizio. Il termine del 30 giugno fissato dall’art. 6-bis, comma 2, non è termine di decadenza, ma onere che incide sulla sola tempistica del collocamento a riposo.
Il Fatto
I ricorrenti sono ex dipendenti del Ministero della Difesa, appartenenti a un corpo militare, cessati dal servizio a domanda con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Nel liquidare il trattamento di fine servizio, l’INPS ha omesso di computare i sei scatti stipendiali ex art. 6-bis d.l. n. 387/1987.
I ricorrenti hanno quindi adito il TAR chiedendo l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita e la condanna dell’Istituto al pagamento delle differenze, con interessi e rivalutazione. L’INPS si è costituito eccependo il difetto di previa domanda amministrativa, la prescrizione quinquennale per uno dei ricorrenti e la decadenza per mancato rispetto del termine del 30 giugno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. Quanto alla pretesa necessità di una domanda amministrativa, il TAR rileva che la natura seriale del contenzioso e l’immutata condotta dell’INPS dal 2019 determinano uno stato di incertezza oggettiva che rende l’azione di accertamento pienamente ammissibile; una previa istanza sarebbe stata inutile.
Sulla prescrizione, il Tribunale aderisce all’orientamento espresso da Cons. Stato, Sez. II, n. 10524 del 2023: il termine quinquennale ex art. 20, comma 2, d.P.R. n. 1032/1973 decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, attesa la natura interruttiva del riconoscimento del debito connessa al pagamento rateale. La notifica del ricorso ha interrotto la decorrenza.
Sul termine del 30 giugno, il Collegio richiama Cons. Stato n. 3317 del 2024, C.G.A.R.S. n. 209 del 2023 e Cons. Stato n. 2990 del 2023: la norma non prevede espressamente la decadenza e il comma 3 dell’art. 6-bis collega il termine alla sola decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio successivo. Si tratta dunque di un onere, non di una condizione di ammissibilità del beneficio.
Nel merito, il TAR ricostruisce l’ambito soggettivo della fattispecie richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 10000 del 2023: la nozione di forze di polizia desumibile dall’art. 16 legge n. 121/1981 e richiamata dall’art. 6 del d.l. n. 387/1987 non distingue tra ordinamento civile e militare. L’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil. conferma la vigenza dell’art. 6-bis per il personale militare ai fini del trattamento di fine rapporto, senza innovare. L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 riguarda solo la base pensionabile ex art. 13 d.lgs. n. 503/1992 e non il calcolo della buonuscita.
Il Collegio esclude infine che l’applicazione della norma integri una lettura estensiva contraria all’art. 81 Cost., richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 10839 del 2023, ed esclude la reviviscenza dell’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987 dopo l’abrogazione dell’art. 11 legge n. 231/1990. Il ricorso è quindi accolto, con riconoscimento del diritto alla riliquidazione; sulle somme spettano i soli interessi legali, senza rivalutazione, e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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