Il Comune non può dichiarare inammissibile la CILA per difetto di potere (TAR Campania n. 5002 del 02.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il potere di dichiarare inammissibile la CILA non trova alcun fondamento normativo nell’art. 6-bis del d.P.R. n. 380/2001, che attribuisce all’Amministrazione il solo potere di irrogare la sanzione pecuniaria in caso di omessa comunicazione asseverata. La previsione di un atto declaratorio d’inammissibilità viola il principio di legalità sostanziale, articolato nei corollari della tipicità e nominatività dell’atto amministrativo. L’estensione analogica alla CILA del potere inibitorio, conformativo e repressivo proprio della fase di controllo ex post della SCIA è preclusa dal dato testuale e dal carattere tassativo delle fattispecie. L’atto adottato fuori dai presupposti di legge è annullabile per violazione di legge ex art. 29 c.p.a., non nullo ex art. 21-septies della legge n. 241/1990, difettando il solo difetto assoluto di attribuzione.

Il Fatto

La ricorrente impugna la Disposizione Dirigenziale n. 251 dell’11.10.2023 con cui il Comune di Napoli, a distanza di circa otto anni, dichiara inammissibile la CILA depositata nel 2015 per interventi di manutenzione straordinaria su un immobile di sua proprietà. A fondamento dell’atto l’Amministrazione pone presunte false rappresentazioni relative allo stato legittimo dell’immobile e carenze documentali.

La ricorrente deduce la nullità dell’atto per esercizio di potere inesistente, la violazione dei principi di tipicità e nominatività e il difetto delle garanzie procedimentali. Un terzo spiega intervento ad opponendum, assumendo di essere titolare di diritti immobiliari su un edificio adiacente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto inammissibile l’intervento del terzo. Richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., 29 ottobre 2024, n. 15, il Tribunale qualifica l’intervento come adesivo-dipendente: esso amplia solo soggettivamente il giudizio e richiede un vantaggio derivante, anche mediato, dal rigetto del ricorso. Nel caso concreto gli effetti dell’atto incidono sulla legittimazione a realizzare interventi interni all’abitazione della ricorrente e non si rinviene alcuna efficacia indiretta sulla sfera giuridica dell’interventore.

Nel merito il ricorso è fondato. Il Tribunale ricostruisce la CILA come istituto intermedio tra edilizia libera e SCIA, che non richiede preventivo assenso né controllo inibitorio ex post. La norma attributiva del potere deve individuare presupposti, modalità ed effetti, secondo il principio di legalità sostanziale richiamato da Corte cost. n. 88 del 26 giugno 2025 e da Corte cost. n. 45/2019.

Il Collegio prende posizione sui due orientamenti contrapposti. Quello che ravvisa la nullità ex art. 21-septies è respinto: le ipotesi di nullità sono tassative e il difetto assoluto di attribuzione ricorre solo in caso di carenza di potere in astratto, mentre qui l’Amministrazione ha esercitato il potere di vigilanza ex art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, sebbene in concreto esorbitando dalle fattispecie legali. Parimenti non condivisibile è l’orientamento che assimila la CILA alla SCIA: il rinvio all’art. 19 della legge n. 241/1990 opera solo al comma 3 e per la fase di acquisizione degli assensi, non per i poteri inibitori.

Decisiva è l’interpretazione letterale, il cui primato è ribadito da Cons. Stato, Ad. Plen., 23 gennaio 2025, n. 1. L’art. 6-bis del d.P.R. n. 380/2001 prevede il solo potere sanzionatorio pecuniario per l’omessa comunicazione. Il potere di dichiarare inammissibile la CILA si pone quindi in contrasto con i principi di tipicità e nominatività, integrando violazione di legge che non giustifica il ricorso all’interpretazione analogica. Il Tribunale osserva che all’accoglimento si perverrebbe anche seguendo l’orientamento analogico, per il difetto di motivazione e l’irragionevole decorso di otto anni. L’atto è pertanto annullato, con condanna dell’Amministrazione alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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