Annullato il diniego paesaggistico fondato su presupposto fattuale non verificato (TAR Campania n. 4993 del 02.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il parere della Soprintendenza che nega l’assenso paesaggistico sull’assunto della anteriorità del vincolo rispetto alla realizzazione del manufatto è illegittimo quando il presupposto fattuale su cui si fonda non è verificato e la documentazione prodotta dall’interessato a comprova della risalenza dell’abuso non è valutata. In base al riparto dell’onere della prova di cui all’art. 64 cod. proc. amm., spetta al privato dimostrare la corrispondenza delle opere realizzate a quelle rappresentate nella domanda di condono, ma una volta assolto tale onere l’Amministrazione deve esplicitare le ragioni per cui non ritiene probanti gli elementi acquisiti. L’acquisizione di materiale istruttorio di non univoca lettura rende necessaria l’interlocuzione procedimentale, il cui difetto integra violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune resistente in relazione a una pratica di condono edilizio, nella parte in cui ne circoscrive la validità alle sole opere oggetto del condono del 1985, escludendo il progetto di riqualificazione riferito al condono del 1994 e le opere non comprese nella richiesta. Oggetto del contendere è in particolare una veranda realizzata sul terrazzo, che il progetto intende trasformare mediante sostituzione delle pareti vetrate con muratura e infissi.
Unitamente al titolo comunale è stato impugnato il presupposto parere della Soprintendenza, che ha negato la fattibilità dell’intervento ritenendo la veranda realizzata dopo l’approvazione del P.U.T. e dunque non assentibile. I ricorrenti hanno dedotto l’erroneità dei presupposti di fatto sull’epoca di realizzazione dell’abuso, la carenza istruttoria e motivazionale, nonché la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondata la domanda e muove dal regime probatorio. Il Tar Campania richiama l’orientamento consolidato secondo cui, ai sensi dell’art. 64, comma 1, cod. proc. amm., opera il principio onus probandi incumbit ei qui dicit, con la conseguenza che grava sul destinatario della sanzione demolitoria o sul richiedente il condono l’onere di dimostrare la risalenza e la consistenza edilizia delle opere contestate.
Applicando tale regola al caso concreto, il Tribunale rileva che la Soprintendenza ha opposto una circostanza “tutt’altro che certa”. Dagli atti risulta che l’Autorità tutoria aveva richiesto integrazioni, riscontrate con l’invio di documentazione fotografica comprensiva — secondo l’allegazione non confutata — di elementi atti a comprovare l’anteriorità della veranda rispetto all’entrata in vigore del P.U.T.. Nella parte istruttoria del provvedimento comunale si dà inoltre atto della ri-presentazione nel 1995 dell’istanza di condono, con indicazione della risalenza del manufatto al 1983 e allegazione fotografica.
Da qui l’illegittimità: sarebbe stato onere della Soprintendenza esplicitare le ragioni per le quali non ha ritenuto probante, rispetto all’epoca di realizzazione, la documentazione fornita. Il Collegio sottolinea poi che l’acquisizione a più riprese di materiale istruttorio di non univoca lettura avrebbe reso quanto mai utile l’interlocuzione con la parte privata, impedita dall’omessa comunicazione dei motivi ostativi.
Per queste assorbenti ragioni il parere soprintendentizio e la pedissequa autorizzazione paesaggistica sono annullati in parte qua, con salvezza dell’ulteriore corso dell’azione amministrativa. Le spese sono compensate tra tutte le parti.
Nota della Redazione
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