Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 5520 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta il passaggio in giudicato del titolo azionato e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, e ordina all’amministrazione di eseguire integralmente il dispositivo nel termine di sessanta giorni. Sussistendo i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., il Collegio nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza, con facoltà di delega. La penalità di mora è liquidata secondo il parametro dell’interesse legale e, per la sua funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore, cessando all’insediamento del commissario o al soddisfo se anteriore.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con reiterati contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie nell’anno scolastico 2020/2021, aveva adito il giudice del lavoro ottenendo la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della Retribuzione professionale docenti di cui all’art. 7 del CCNL del 15.3.2001, per complessivi € 680,55 oltre interessi legali, e delle spese di lite.
Non avendo l’amministrazione dato esecuzione al titolo, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Campania. Il Ministero si è costituito con memoria di stile, chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. Alla luce della documentazione in atti, il passaggio in giudicato della sentenza azionata è attestato da apposita certificazione di cancelleria. Risulta inoltre l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, decorrente dalla notifica al Ministero della sentenza in data 12 maggio 2025.
Il ricorso è pertanto accolto. Il TAR ordina all’amministrazione di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza viene designato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Dirigente della DGOSV del MIM, con facoltà di delega, che su istanza della ricorrente darà corso all’esecuzione compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, entro ulteriori sessanta giorni.
Il Collegio accoglie anche la richiesta di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., non essendo emerse valide ragioni ostative. Reputa equo il parametro dell’interesse legale, esplicitamente richiamato dalla norma novellata dalla legge di stabilità per il 2016, sulla somma individuata. Quanto alla decorrenza, il TAR precisa che le astreintes, per la loro funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorrono dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore. La penalità cessa all’atto dell’eventuale insediamento del commissario ad acta o al giorno del soddisfo, se anteriore.
Le spese di lite, comprensive di atti successivi alla sentenza funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con distrazione in favore del procuratore antistatario. Il compenso del commissario è determinato in € 500,00, a carico del Ministero.
Nota della Redazione
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