Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e commissario ad acta (TAR Campania n. 1832 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza, la sentenza del giudice ordinario del lavoro, una volta passata in giudicato, ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, la quale è tenuta a far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e in mancanza di esecuzione spontanea, il giudice amministrativo ordina l’ottemperanza e nomina, fin d’ora, il commissario ad acta. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è determinata negli interessi legali sulla somma risultante dal giudicato, con dies a quo dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza e dies ad quem all’adempimento, anche tardivo, dell’Amministrazione o del commissario.
Il Fatto
I ricorrenti avevano ottenuto dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, con sentenza pubblicata il 29 ottobre 2024, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a loro disposizione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, gli importi riconosciuti per gli anni scolastici indicati, oltre interessi legali. La sentenza non era stata impugnata ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria.
Notificata la sentenza ai fini dell’esecuzione il 27 novembre 2024 e decorso il termine dilatorio, l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito solo formalmente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso, muovendo dal rilievo che la sentenza del giudice ordinario assume un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, la quale è tenuta a conformarsi al decisum, dovendo far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile.
Il Collegio ha verificato i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza azionata è passata in giudicato, è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione ed è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Non risulta alcuna esecuzione del dettato giudiziale. Su queste basi ha ordinato al Ministero di dare ottemperanza al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
In caso di ulteriore inerzia, il Tribunale ha nominato fin d’ora commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale competente per gli ordinamenti scolastici, incaricato ratione muneris e con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio. Il commissario, su istanza di parte ricorrente, si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
Quanto alla penalità di mora, il Collegio ha accolto la domanda nei limiti e nei termini indicati, determinandola nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato. Ha fissato quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza all’Amministrazione inadempiente e quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, oppure quello effettuato dal commissario ad acta, il cui insediamento non priva l’Amministrazione del potere di provvedere, richiamando sul punto Cons. Stato, Ad. pl. n. 8 del 2021.
Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in euro 600,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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