Ottemperanza al giudicato e carta docente: obbligo di erogazione del controvalore pecuniario (TAR Campania n. 5604 del 09.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato è ammissibile quando il titolo sia stato ritualmente notificato e sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato e, in caso di decorso del termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio, afferma che l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione. L’inerzia imputabile alla sola amministrazione non può essere invocata dall’ente per sottrarsi all’adempimento. È legittima la nomina sin da ora di un commissario ad acta, senza compenso, al quale spetta l’allocazione in bilancio della somma e l’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione e pagamento.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per ottenere l’attuazione della sentenza con la quale il Tribunale di Napoli ha accertato il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui per il tramite della c.d. carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per un anno scolastico.
La sentenza ottemperanda, non impugnata, è passata in giudicato come da attestazione di cancelleria. L’amministrazione non ha dato esecuzione al titolo. La ricorrente lamenta l’esito infruttuoso della notifica e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Chiede quindi la condanna al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori, e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituisce per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il gravame fondato. Il percorso argomentativo muove dalla verifica dei presupposti processuali. Risulta rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, nonché quello di cui agli art. 87, comma 2, lett. d), e 3, del medesimo codice.
La sentenza ottemperanda è stata ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione resistente in data 14.10.2025. È decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Non è stata allegata alcuna prova dell’adempimento.
Su queste basi il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il Collegio affronta poi il nodo del decorso del termine biennale fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio. Afferma che, in tal caso, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria.
La ragione è esplicita: il mancato rispetto del limite temporale non è dipeso dalla ricorrente ma è imputabile a una condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento. In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin da ora quale commissario ad acta un Dirigente della Direzione generale competente, senza compenso e con facoltà di delega. Al commissario spetta l’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e l’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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