Carta docente ai precari: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 635 del 03.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato che abbia riconosciuto il diritto del docente non di ruolo alla Carta elettronica del docente, l’Amministrazione che non alleghi e non provi l’avvenuta attivazione del beneficio incorre in inadempimento, con conseguente accoglimento del ricorso ai sensi dell’art. 112 c.p.a. L’onere di dimostrare l’esatto adempimento grava sul debitore, secondo i principi in materia di prova tra debitore e creditore. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato entro centoventi giorni, con nomina del commissario ad acta in caso di persistente inerzia. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. resta misura discrezionale e può essere negata quando la somma oggetto di debito è esigua.

Il Fatto

Due docenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale Ordinario di Bergamo aveva accertato il loro diritto a ottenere la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati, per l’importo di 500 euro annui, e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione.

Il titolo esecutivo era passato in giudicato ed era stato notificato in copia conforme all’originale. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni, i ricorrenti hanno chiesto al TAR l’esecuzione del giudicato e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma ulteriore per il ritardo. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. La sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, e risulta integrata la fattispecie dell’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. È inoltre decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996.

Sul piano processuale il TAR richiama la riforma del processo civile di cui al D. Lgs. n. 149/2022: l’art. 475 c.p.c. non richiede più l’apposizione della formula esecutiva, ma solo il rilascio della sentenza in copia conforme all’originale. La notifica al Ministero è avvenuta il 22.7.2024, quella del ricorso introduttivo il 4.1.2025.

Nel merito il ricorso è fondato. A fronte dell’inadempimento allegato, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti né indicazioni sulla mancata attivazione del beneficio per l’importo indicato nel titolo. Il Collegio richiama i principi della giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001) e dà continuità all’orientamento già espresso dalla Sezione su controversie analoghe con le sentenze nn. 790, 791 e 792 dell’11.10.2024, 836 del 24.10.2024, 1074 del 24.12.2024, 74 del 3.2.2025, 138 del 17.2.2025, 209 del 14.3.2025 e 267 del 31.3.2025.

Il Ministero è quindi condannato a dare esecuzione alla sentenza entro centoventi giorni, mediante il riconoscimento del beneficio o di altro equipollente. In caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. Il Collegio ne precisa la natura di organo ausiliario del giudice, che sostituisce l’Amministrazione nell’esercizio del potere procedimentale cui si è sottratta, con compito intrinsecamente obbligatorio, richiamando la Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 25 maggio 2021 e la giurisprudenza amministrativa conforme.

È invece rigettata la domanda di penalità di mora: l’assegnazione della somma ulteriore si presenta del tutto ingiustificata, tenuto conto dell’esiguità del debito. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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