Ottemperanza al decreto di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Calabria n. 1727 del 09.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto i decreti emessi dalla Corte d’appello ai sensi della legge n. 89/2001, non sono più richiesti né la notificazione del titolo esecutivo né il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. L’inerzia dell’amministrazione dopo la dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001 legittima l’azione di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. Il commissario ad acta nominato in via anticipata provvede anche al pagamento delle spese di lite in caso di mancata rifusione nel termine, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito davanti al TAR Calabria per ottenere l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte d’appello di Catanzaro ai sensi della legge n. 89/2001. Quel provvedimento aveva condannato il Ministero della Giustizia a pagargli, a titolo di equa riparazione, la somma di euro 1.066,66.
Il decreto era passato in giudicato e la circostanza risultava provata da attestazione allegata al ricorso. Il ricorrente aveva inviato all’amministrazione la dichiarazione prevista dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001; dalla presentazione erano trascorsi sei mesi, ma il Ministero era rimasto inerte. Il ricorrente ha quindi proposto l’azione di ottemperanza, chiedendo anche la nomina di un commissario. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato l’acquisizione dell’autorità di cosa giudicata del decreto posto a fondamento della pretesa esecutiva, ritenendola provata dall’attestazione prodotta. Ha poi affrontato la questione della procedibilità dell’azione di ottemperanza rispetto ai titoli di condanna dell’amministrazione al pagamento di somme.
Su questo punto il TAR ha dichiarato di rivedere la propria precedente giurisprudenza. Nei giudizi di ottemperanza ai decreti della Corte d’appello ex legge n. 89/2001 non sono più dovuti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, come affermato dal Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423.
La Corte ha quindi scrutinato il presupposto dell’inerzia. Il ricorrente aveva presentato la dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001 e da essa erano decorsi sei mesi senza che l’amministrazione adempisse. Il perdurante inadempimento ha reso il ricorso fondato ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., con ordine di esecuzione entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza.
Il Collegio ha poi nominato in via anticipata un commissario ad acta, individuato in un dirigente designato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia. Questi, su istanza di parte, provvederà entro novanta giorni dalla scadenza del primo termine. Le spese della funzione commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, comprese per legge nella retribuzione dirigenziale ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.
Quanto alle spese di lite, il TAR le ha poste a carico dell’amministrazione, liquidandole d’ufficio secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta più affine e non espressamente disciplinata, come indicato dal Consiglio di Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247. In caso di mancata rifusione nel medesimo termine di trenta giorni, al pagamento provvederà il commissario ad acta. La Corte richiama il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, esigenze di economia processuale e il buon andamento, oltre al modello dell’art. 95 cod. proc. civ. e dell’art. 510 cod. proc. civ. in tema di spese dell’esecuzione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata