Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta sulla carta docente (TAR Campania n. 5603 del 09.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto del docente al beneficio della carta elettronica del docente, ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, l’amministrazione è tenuta all’esatta esecuzione del giudicato nel termine fissato dal giudice. Il decorso del termine biennale di fruizione del beneficio non estingue l’obbligo, dovendosi erogare il controvalore pecuniario con interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione e l’imputabilità dell’inerzia all’amministrazione. La mancanza di stanziamento o di disponibilità di cassa non costituisce legittima causa di impedimento: il commissario ad acta deve porre in essere ogni iniziativa necessaria all’allocazione in bilancio e al pagamento.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale ordinario di Napoli che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui per cinque anni scolastici, per un totale di € 2.500,00. Il titolo giudiziale non è stato impugnato ed è passato in giudicato, come da attestazione di cancelleria.
Il ricorrente lamenta l’esito infruttuoso della notifica del titolo e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Chiede quindi la condanna al pagamento, con accessori, e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in via preliminare l’ammissibilità dell’azione. Richiamato il disposto dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., rileva il rispetto del termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e di quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.. La sentenza ottemperanda risulta ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione.
Accertato che è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il Tribunale constata che non è stata fornita prova dell’adempimento. Dichiara pertanto l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Il Collegio affronta poi la questione del decorso del termine biennale di fruizione fissato dal giudice ordinario. Osserva che, in tal caso, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo. La soluzione si fonda sulla natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria e sul rilievo che il mancato rispetto del limite temporale non dipende dal ricorrente, ma da una condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento.
Il Tribunale nomina quindi quale commissario ad acta un Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il ricorso è accolto nei limiti indicati. Le spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.