Esecuzione del giudicato e astreinte contro il Ministero per la carta docente (TAR Campania n. 5706 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’amministrazione l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario, fissando un termine per l’adempimento. In caso di ulteriore inerzia nomina un commissario ad acta e condanna l’amministrazione al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. L’astreinte è commisurata agli interessi legali sull’importo del giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e con limite massimo del 10% dell’importo dovuto. La misura assolve funzione compulsoria e di garanzia del principio di effettività della tutela di cui all’art. 1 c.p.a., senza trasformarsi in fonte di locupletazione del privato.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito dinanzi al TAR Campania per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 2465/2024 del 4 aprile 2024 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondergli la somma di euro 2.000 mediante buono elettronico (carta del docente) per gli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024, oltre alle spese di giudizio.

Il ricorrente denuncia la mancata esecuzione del giudicato, del quale assume l’intervenuto passaggio in giudicato, e chiede che la sezione ordini all’amministrazione di provvedere entro un termine, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e condanna alla penalità di mora. L’amministrazione si è costituita con atto di stile, senza addurre elementi ostativi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso fondato e lo accoglie, rilevando che l’amministrazione intimata non ha fornito alcuna giustificazione dell’inottemperanza. Ne deriva l’ordine di eseguire la sentenza indicata in epigrafe nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Accertata la perdurante inerzia, il TAR dispone la nomina del commissario ad acta nella persona del Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero o di un funzionario da lui delegato, con il compito di provvedere in luogo dell’amministrazione inottemperante, sia sull’esecuzione del giudicato sia sulla pronuncia alle spese.

Il giudice amministrativo condanna altresì l’amministrazione alla penalità di mora, quale strumento processuale volto a stimolare l’adempimento. L’astreinte viene calcolata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege, in ragione delle funzioni compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela di cui all’art. 1 c.p.a.

Quanto ai criteri di quantificazione, il Collegio fissa il dies a quo nel sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della sentenza all’amministrazione inadempiente. Il dies ad quem è individuato nel giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, e anche dopo l’insediamento del commissario ad acta: in tale ipotesi la resistente non perde il proprio potere di provvedere, configurandosi un esercizio concorrente del potere, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021.

Il limite massimo è fissato nella somma corrispondente al 10% dell’importo dovuto dall’amministrazione in base al giudicato. Il Collegio richiama sul punto l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7/2019, secondo cui una soglia-limite è necessaria per evitare che l’astreinte perda la propria funzione compulsoria e divenga fonte di sproporzionata locupletazione del privato in danno della controparte. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro trecento, oltre accessori di legge, con distrazione al difensore per dichiarato anticipo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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