Revoca qualifica agente pubblica sicurezza per difetto buona condotta (TAR Puglia n. 1247 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della qualità di agente di pubblica sicurezza è provvedimento a carattere vincolato. Il Prefetto può dichiararne la perdita solo al ricorrere dei presupposti tassativamente previsti dall’art. 5, comma 3, legge n. 65/1986, che richiama i requisiti del comma 2. Nel silenzio della legge non è configurabile un ulteriore requisito implicito di buona condotta, trattandosi di soggetti già pubblici dipendenti e di funzioni ausiliarie limitate. La misura ablatoria fondata su un unico e risalente decreto penale di condanna, anteriore all’assunzione in servizio, a minima pena pecuniaria, e su un mero mutamento di mansioni non è sorretta da adeguata motivazione ed è affetta da difetto di istruttoria e da violazione del principio di proporzionalità.

Il Fatto

La ricorrente, istruttrice di polizia locale del Comune di Bari dal 2008, aveva ottenuto nel 2009 la qualità di agente di pubblica sicurezza. Dal 1992 abitava con il padre, assegnatario, in un alloggio I.A.C.P.; dopo il trasferimento del genitore, lo I.A.C.P. le assegnò l’immobile in sanatoria e nel 2008 stipulò il contratto di locazione. Nel 2009 il Tribunale di Bari le irrogò, con decreto penale di condanna, una multa di cento euro per il reato di cui all’art. 633 cod. pen., in concorso con il marito.

Nel marzo 2025 il Prefetto di Bari, richiamata la relazione della Commissione d’indagine nominata ex art. 143, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, revocò la qualità di agente di pubblica sicurezza. Il provvedimento valorizzava anche l’assegnazione temporanea della ricorrente ad attività non operative. La ricorrente ha impugnato il decreto davanti al TAR Puglia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio fa applicazione del principio della ragione più liquida, in ossequio agli artt. 24 e 111 Cost., e definisce la causa sul profilo di più agevole soluzione. Il decreto impugnato è stato adottato all’esito del procedimento ex art. 143 d.lgs. n. 267/2000, volto a verificare infiltrazioni mafiose nel Consiglio comunale; da quel contesto è emerso il decreto penale posto a fondamento della revoca.

Il TAR rileva che nel provvedimento non è dato individuare gli elementi da cui desumere il pregiudizio all’imparzialità e al funzionamento dell’Amministrazione, né la necessità e urgenza di tutelare l’ordine pubblico, con riferimento a un unico e oltremodo risalente decreto penale del 2009 a minima pena pecuniaria. I fatti di reato sono peraltro anteriori all’assunzione in servizio e al conferimento della qualità. Le circostanze allegate dimostrano che la ricorrente occupava l’alloggio sin dal 1992 con il padre, legittimo assegnatario, e ne era nella detenzione mediata.

La Sezione richiama il principio, affermato in materia di misure preventive ex art. 143, comma 5, d.lgs. n. 267/2000 e applicabile per eadem ratio, secondo cui quanto più una misura ablatoria si basa su meri indizi, tanto più il processo logico induttivo deve essere esternato nella motivazione (C.G.A.R.S., Sez. I, n. 153 del 2025; C.G.A.R.S., Sez. I, n. 693 del 2019). Quanto al mutamento di mansioni, esso è risultato del tutto temporaneo e non ha implicato alcuna modifica di inquadramento: la ricorrente ha conservato il profilo professionale di istruttore di polizia locale ed è stata riassegnata con un semplice ordine di servizio. Il provvedimento è quindi inficiato da difetto motivazionale e di istruttoria.

Il Collegio rileva inoltre la carenza dei presupposti. L’art. 5, comma 3, legge n. 65/1986 consente al Prefetto, sentito il Sindaco, di dichiarare la perdita della qualità solo se viene meno uno dei requisiti del comma 2: godimento dei diritti civili e politici; assenza di condanna a pena detentiva per delitto non colposo o di misura di prevenzione; non espulsione dalle Forze armate o destituzione dai pubblici uffici. Nessuno di tali requisiti è venuto meno. Non è ascrivibile alcun addebito alle ipotesi tassative, né è configurabile il tacito requisito della buona condotta. La giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, Sez. III, n. 8350 del 2024; Cons. Stato, Sez. III, n. 3120 del 2023; Cons. Stato, Sez. IV, n. 4982 del 2002) conforta la tesi del carattere vincolato del provvedimento.

Il richiamo alla facoltà di porto delle armi senza licenza ex art. 5, comma 5, legge n. 65/1986 non giustifica un ampliamento dei presupposti: subordinare la qualifica-presupposto a una conseguenza meramente eventuale, legata a una previa deliberazione del consiglio comunale, è operazione interpretativa di dubbia percorribilità. Il ricorso è pertanto accolto e il decreto prefettizio annullato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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