Legittima l’esclusione per offerta “aliud pro alio” non centralizzata (TAR Lazio n. 15315 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In una procedura di affidamento in concessione di lavori di efficientamento energetico, attuativa della misura del PNRR Investimento 17 Repower, il requisito della realizzazione di impianti di climatizzazione centralizzati non costituisce una mera modalità esecutiva del progetto posto a base di gara, ma un ineliminabile requisito di accesso alle agevolazioni. L’offerta che proponga sistemi ibridi autonomi in sostituzione degli impianti centralizzati integra pertanto un aliud pro alio rispetto alle caratteristiche tecniche minime della lex specialis e giustifica l’esclusione dalla selezione. Il giudizio di “inesistente” attribuito al sub-criterio relativo alle migliorie impiantistiche non è sindacabile nel merito tecnico, ove dia conto dell’incongruità radicale della proposta. Il soccorso istruttorio non può essere impiegato per modificare elementi dell’offerta difformi dai requisiti minimi.
Il Fatto
L’ATER della Provincia di Roma indice una procedura aperta per l’affidamento in concessione della progettazione, realizzazione e successiva manutenzione di interventi di efficientamento energetico su immobili di edilizia residenziale pubblica siti in tre Comuni, nell’ambito della misura PNRR Investimento 17 Repower e del Conto termico 3.0. Il RTI ricorrente, unico partecipante, presenta un’offerta tecnica che al sub-criterio concernente l’implementazione del sistema degli impianti riceve coefficiente 0,00 e punti 0/15, con un punteggio complessivo di 35,84 su 80, inferiore alla soglia di sbarramento di 40 punti prevista dal disciplinare.
La stazione appaltante recepisce la proposta della commissione e dispone l’esclusione senza apertura dell’offerta economica. Il RTI impugna la determinazione direttoriale e gli atti presupposti, chiedendo la riammissione e la rinnovazione della valutazione, deducendo eccesso di potere, travisamento, violazione del principio di equivalenza e difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto l’oggetto della gara. Il progetto posto a base della procedura prevede espressamente la realizzazione di impianti centralizzati con pompe di calore, dimensionati sul numero degli alloggi e posizionati nelle aree comuni, in sostituzione delle caldaie autonome esistenti. La commissione aveva rilevato che l’operatore proponeva invece sistemi ibridi autonomi, costituiti da pompe di calore integrate con caldaie a condensazione installate a servizio delle singole unità abitative.
Il passaggio centrale concerne la qualificazione del requisito. Il TAR esclude che la centralizzazione costituisca soltanto uno dei vari interventi del progetto: il decreto attuativo della misura PNRR ammette all’agevolazione esclusivamente interventi su edifici “dotati di impianti centralizzati di climatizzazione o che, all’esito degli interventi”, lo saranno. Il requisito è quindi condizione di accesso ai fondi, non variante migliorativa disponibile. Da qui il superamento delle censure sul preteso carattere implicito del sotto-criterio: la lex specialis richiama espressamente il decreto e le condizioni della misura.
Su questa base il Collegio esclude la violazione del principio di equivalenza. La proposta esaminata offre un bene radicalmente diverso da quello descritto nella disciplina di gara e introduce modifiche estranee ai connotati dell’opera programmata, configurando un aliud pro alio non emendabile. La circostanza è affermata a prescindere dalla bontà tecnica della soluzione alternativa, questione correttamente non scrutinata dalla commissione, che si è limitata a stigmatizzare l’incongruità radicale dell’intervento.
Il TAR ritiene poi congrua la motivazione del giudizio di “inesistente”, che dà conto dell’impossibilità di valutare migliorie impiantistiche in presenza di una soluzione priva del requisito essenziale. Quanto al mancato ricorso ai chiarimenti, si esclude che il soccorso istruttorio possa estendersi fino a consentire la modifica degli elementi difformi dai requisiti tecnici minimi. Il richiamo ai principi del risultato, dell’accesso al mercato e della proporzionalità è infine giudicato non conferente, coincidendo l’interesse pubblico con la realizzazione degli impianti centralizzati progettati. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della novità della questione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.