Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 2009 del 21.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito accertato dal titolo, ma assolve la funzione di consentirne il soddisfacimento nella esatta dimensione che discende dal titolo stesso, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali eventualmente intervenuti. Ne deriva che l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’amministrazione, dovendosi verificare misura e decorrenza di capitale e interessi secondo i parametri del titolo e degli artt. 1283 e ss. cod. civ.. Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 legittima l’azione esecutiva. Accertata l’inottemperanza, il giudice assegna all’ente un termine per il pagamento e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta, cui spetta la determinazione definitiva dell’importo ancora dovuto.

Il Fatto

Il Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, con la sentenza indicata in epigrafe, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla parte ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022, la somma di euro 1.500,00 oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ex art. 22 della legge n. 724 del 1994, con distrazione delle spese a favore dei difensori antistatari.

La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata, ma l’amministrazione non ha adempiuto. Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la fissazione di una somma per ogni violazione o ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione.

La Motivazione della Corte

Il giudice amministrativo muove dalla qualificazione del titolo: la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non adeguatamente contrastata dall’ente debitore, e si fonda su un provvedimento avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il Collegio ribadisce però che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento. La dimensione esatta del credito discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli adempimenti parziali. Da ciò deriva che l’entità delle somme come calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’amministrazione: per capitale residuo e interessi andranno verificati misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e degli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Superato il vaglio del titolo, il Collegio rileva che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che consente alle amministrazioni statali di eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme prima dell’avvio del recupero coattivo.

Il ricorso è pertanto accolto, con dichiarazione dell’inottemperanza e assegnazione di un termine di novanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti intervenuti, degli accessori maturati e degli oneri connessi al provvedimento. Non sono invece dovute le somme richieste ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., perché la misura appare manifestamente iniqua e sproporzionata. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Generale dello Stato, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e determinerà definitivamente l’importo ancora dovuto, adottando gli atti contabili necessari; nessun compenso gli è riconosciuto, rientrando l’attività nei compiti istituzionali. Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione e distratte ai difensori antistatari, tenuto conto della natura stereotipata dell’attività richiesta. La sentenza è trasmessa alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti del Lazio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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