Sospensione cautelare del conducente taxi per carenza dei requisiti morali (TAR Lazio n. 15320 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione cautelare dell’iscrizione al Ruolo dei Conducenti dei Servizi Pubblici non di Linea, disposta dalla Camera di Commercio ai sensi dell’art. 21-quater, comma 2, l. n. 241/1990, è legittima quando l’istruttoria evidenzi condanne irrevocabili per lesioni personali e procedimenti penali pendenti per reati contro la persona e i pubblici ufficiali, idonei a mettere in discussione i requisiti di idoneità morale richiesti dall’art. 17, comma 3, l.r. Lazio n. 58/1993. Il bilanciamento tra interesse pubblico alla sicurezza dell’utenza e interesse privato del conducente può risolversi a favore del primo. L’atto di sospensione endoprocedimentale, privo di autonoma attitudine lesiva e superato dal successivo provvedimento cautelare, è irricevibile per tardività e inammissibile per carenza di interesse. L’impugnativa della determina adottata dalla società in house richiede la notifica a quest’ultima, quale autonomo centro di imputazione, a pena di inammissibilità per difetto di legittimazione passiva dell’amministrazione comunale evocata.

Il Fatto

Il ricorrente, iscritto al Ruolo Conducenti della Sezione taxi della Camera di Commercio di Roma e sostituto alla guida su una licenza taxi intestata a terzi, impugna tre gruppi di atti. La Camera di Commercio, sulla base di una segnalazione della Procura della Repubblica che lo descrive come persona già due volte condannata in via definitiva per lesioni personali e destinataria di ulteriori procedimenti penali, dispone dapprima una sospensione endoprocedimentale (1° marzo 2023) e poi una sospensione cautelare di sei mesi ex art. 21-quater l. n. 241/1990 (13 aprile 2023).

Segue la determina di Roma Servizi per la Mobilità s.r.l. del 14 aprile 2023, che annulla in autotutela la sostituzione alla guida attivata in favore del ricorrente. Il ricorrente deduce violazione del principio di gradualità e difetto di motivazione. La Sezione respinge l’istanza cautelare e il Consiglio di Stato conferma in appello cautelare il diniego. Roma Capitale eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina separatamente i tre atti impugnati. Quanto alla sospensione del 1° marzo 2023, essa ha natura meramente endoprocedimentale ai sensi dell’art. 7, comma 2, l. n. 241/1990. Notificata il 10 marzo 2023, risulta impugnata solo il 13 giugno 2023, oltre il termine di sessanta giorni dell’art. 29 cod. proc. amm.: il ricorso è pertanto irricevibile per tardività. A ciò si aggiunge la carenza di interesse, essendo l’atto già esaurito per effetto del successivo provvedimento del 13 aprile 2023.

Sul provvedimento cautelare del 13 aprile 2023, il Tribunale ne conferma la legittimità, richiamando quanto già osservato in sede cautelare. La sospensione trova fondamento nei presupposti dell’art. 21-quater, comma 2, l. n. 241/1990, in presenza di giustificate ragioni di tutela della sicurezza dell’utenza. Il bilanciamento degli interessi pende per l’interesse pubblico generale, poiché la permanenza in servizio di un conducente dalla condotta aggressiva può generare occasioni di pericolo per la collettività.

Il Collegio valorizza l’art. 17, comma 3, l.r. Lazio n. 58/1993, che disciplina i requisiti di idoneità morale. Gli elementi raccolti — condanne irrevocabili per lesioni, indagini per minacce, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, non contestati dalla difesa — giustificano la misura. Il ricorso è pertanto respinto nel merito, prescindendo dall’accertamento sull’attualità dell’interesse.

Quanto alla determina di Roma Servizi per la Mobilità s.r.l., il ricorso è inammissibile. La società in house costituisce un centro autonomo di imputazione rispetto a Roma Capitale e la sua mancata evocazione in giudizio integra violazione del contraddittorio. Richiamando Cass. civ., Sezioni Unite, n. 8186/2022 e TAR Lazio n. 527/2024, il Collegio esclude la legittimazione passiva dell’amministrazione comunale. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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