Rinuncia all’appello dichiarata in camera di consiglio e estinzione del giudizio (C.G.A.R.S. n. 173 del 04.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia all’appello, ritualmente notificata all’altra parte e non contrastata da opposizione, determina l’estinzione del giudizio di seconde cure. Il giudice amministrativo ne dà atto con pronuncia dichiarativa, senza esame del merito dei motivi, una volta verificata la regolarità della dichiarazione e l’assenza di reazione della controparte. La definizione del giudizio per rinuncia non preclude la compensazione delle spese della fase, che il Collegio dispone in presenza di giusti motivi, valutata la sopravvenienza che ha reso la controversia priva di interesse.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile nel territorio di un Comune siciliano, aveva impugnato dinanzi al TAR Sicilia l’ordinanza dirigenziale con cui l’amministrazione comunale aveva ingiunto la demolizione e la riduzione in pristino di opere realizzate in parziale difformità rispetto a una concessione edilizia. Il Tribunale, con sentenza breve, aveva dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, essendo stato proposto oltre il termine di sessanta giorni dall’emissione del provvedimento.

L’interessato ha proposto appello, richiamando le censure di primo grado e dolendosi del mancato riconoscimento dell’errore scusabile. Nel corso del giudizio, avendo ottenuto il provvedimento di sanatoria, ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso. La rinuncia è stata notificata alla controparte, che nulla ha opposto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare la sopravvenuta rinuncia all’appello, depositata il 13 febbraio 2024 e notificata all’altra parte l’11 febbraio 2024. La dichiarazione è stata resa dall’appellante in ragione dell’intervenuto rilascio del titolo di sanatoria, che ha fatto venir meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio.

La rinuncia è formulata con atto rituale e la controparte non ha avanzato alcuna opposizione. Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio di appello, in applicazione dei richiamati artt. 35, comma 2, 38, 84 e 85 cod. proc. amm. Il Collegio non procede all’esame dei motivi di gravame, assorbiti dalla definizione processuale.

Quanto alle spese, il C.G.A.R.S. ritiene sussistenti giusti motivi per disporne la compensazione integrale della fase di giudizio. La pronuncia è quindi dichiarativa dell’estinzione, con regolazione delle spese in favore della compensazione.

Il Collegio dispone, infine, l’oscuramento delle generalità della parte privata ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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