Soglia delle violazioni fiscali rilevanti e regolarizzazione postuma nel controllo d’ufficio (TAR Lazio n. 16202 del 15.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La soglia di rilevanza delle violazioni fiscali definitivamente accertate, cui rinvia la disciplina dell’autorizzazione alla vendita di prodotti da inalazione senza combustione, resta fissata in euro 5.000 anche dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici. Il rinvio alla disciplina degli appalti non è integrale, ma limitato alla determinazione della soglia; la soglia di euro 35.000 opera solo per le violazioni non definitivamente accertate. La dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000 è falsa quando il debito erariale supera la soglia al momento della richiesta. Nel controllo d’ufficio ex art. 71 d.P.R. n. 445/2000 la regolarizzazione postuma non impedisce la decadenza, salvo che la non veridicità derivi da ignoranza incolpevole, il cui onere di prova grava sul dichiarante.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto l’autorizzazione biennale alla vendita e approvvigionamento di prodotti da inalazione senza combustione presso un esercizio di vicinato. A sostegno dell’istanza aveva dichiarato, in data 5 giugno 2024, ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, di non avere pendenze fiscali o morosità verso l’Erario superiori alla soglia prevista dall’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell’ambito delle verifiche ex art. 71 d.P.R. n. 445/2000, ha interpellato l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, che ha comunicato una situazione debitoria complessiva di euro 33.490,64, non regolarizzata e con procedure in corso. L’interessato ha replicato di aver ottenuto una rateizzazione il 10 giugno 2025, quindi dopo l’addebito. L’ADM ha così disposto la decadenza dall’autorizzazione, applicando la direttiva prot. n. 562469/RU del 12 dicembre 2022. Il provvedimento è stato impugnato davanti al TAR Lazio, che in via cautelare ne ha sospeso l’efficacia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la censura sulla soglia di rilevanza. Il ricorrente sosteneva che il richiamo all’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 fosse superato dagli artt. 94 e 95 d.lgs. n. 36/2023 e che la soglia utile fosse quella di euro 35.000 dell’Allegato II.10. Il Tribunale osserva che il rinvio operato dalle fonti di regolazione del settore è riferito alle cause di esclusione automatica e che l’Allegato II.10, art. 1, richiama l’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, d.P.R. n. 602/1973, mantenendo ferma la soglia di euro 5.000. La soglia di euro 35.000 resta confinata alle violazioni non definitivamente accertate, ipotesi estranea alla fattispecie.

Poiché il ricorrente ha ammesso in memoria una situazione debitoria, al momento della dichiarazione, pari a euro 32.460,95, e non ha dimostrato alcuna ignoranza incolpevole, la censura è infondata.

Il secondo profilo riguarda la direttiva ADM che esclude la regolarizzazione in caso di controllo d’ufficio. Il Collegio esclude il contrasto con l’art. 94 d.lgs. n. 36/2023, perché il rinvio alla disciplina degli appalti non è integrale ma limitato alla soglia. La clausola secondo cui il comma non si applica quando l’operatore ha ottemperato pagando o impegnandosi a pagare opera, a tutto concedere, solo se la condotta è anteriore alla scadenza del termine per la domanda: mutatis mutandis, la regolarizzazione postuma resta preclusa.

Il ricorso è dunque respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle amministrazioni resistenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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