Rinnovo porto d’arma non è diritto quesito e il bisogno va provato (TAR Toscana n. 3 del 03.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rinnovo della licenza di porto d’arma per difesa personale non costituisce un diritto quesito. L’amministrazione può procedere anche a una semplice rivalutazione delle circostanze già note, senza che i precedenti rinnovi la vincolino. Il presupposto del dimostrato bisogno richiede la prova di un’attualità e concretezza del pericolo, non desumibile automaticamente dall’attività professionale svolta né dal mero rischio potenziale. L’onere probatorio grava sull’istante, che non può limitarsi a reiterare le medesime circostanze poste a base delle istanze precedenti. L’onere motivazionale dell’amministrazione resta integrato dalla considerazione che le originarie esigenze di difesa sono, all’attualità, scemate o assenti.
Il Fatto
Il ricorrente, imprenditore nel settore dell’oreficeria e dell’alta gioielleria, ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Arezzo ha respinto l’istanza di rinnovo della licenza di porto d’arma per difesa personale. L’interessato ha dedotto di doversi spostare portando con sé ingenti quantitativi di materiali preziosi e di raggiungere l’abitazione posta fuori dal centro abitato, circostanze che lo esporrebbero al rischio di aggressioni.
Il provvedimento prefettizio ha escluso la sussistenza del dimostrato bisogno. Il ricorrente ha censurato la violazione dell’art. 42 t.u.l.p.s., l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e la lesione del legittimo affidamento ingenerato dai reiterati rinnovi ottenuti in passato. La Prefettura si è costituita chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso e affronta anzitutto il nodo del rapporto tra precedenti rinnovi e potere di riesame. Richiamando la sentenza n. 475/2021 del 6 aprile 2021 dello stesso Tribunale, si afferma che l’autorità di pubblica sicurezza può negare il rinnovo non solo in presenza di un sopravvenuto mutamento dei fatti o di ragioni ostative, ma anche per una semplice rivalutazione delle circostanze originariamente addotte. Diversamente, la pregressa titolarità dell’autorizzazione si trasformerebbe in un diritto quesito, in contrasto con il carattere eccezionale del titolo.
Il percorso argomentativo si salda ai precedenti del giudice d’appello richiamati nel testo — Cons. Stato nn. 4087/2020, 3208/2020, 6747/2019, 6139/2019, 441/2021 e 10177/2022 — e alla TAR Toscana n. 1358/2021, che riconosce il pieno potere dell’amministrazione di mutare orientamento valutativo senza vincolo derivante dai rinnovi precedenti.
Quanto all’onere motivazionale, il Tribunale esclude che esso debba essere più stringente per effetto dei provvedimenti favorevoli anteriori. È sufficiente la considerazione che le iniziali esigenze di difesa personale siano, all’attualità, scemate o assenti, alla luce dell’assenza di recenti episodi di rischio o pericolo per l’istante.
Il fulcro della decisione è la distribuzione dell’onere probatorio. Spetta all’istante dimostrare l’attuale necessità dell’arma, e tale prova non può risolversi nel solo riferimento alla condizione lavorativa, professionale o personale, né nella mera ripetizione delle circostanze già valutate in sede di rilascio. In questa direzione il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui il trasporto quotidiano di ingenti quantità di denaro e attrezzature di valore non basta, in assenza di episodi specifici, a integrare un effettivo e presente pericolo: si tratta di un mero rischio potenziale, inidoneo a dimostrare una sovraesposizione al pericolo (richiamata TAR Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, n. 16 del 30.01.2024).
Applicando tali principi, il Tribunale qualifica la richiesta come fondata su un’indicazione generica di rischi, legata alla sola appartenenza a una categoria professionale. Non rileva che il ricorrente non sia mai stato vittima di aggressioni, né assume valore dirimente l’ubicazione dell’abitazione fuori dal centro abitato: si tratta di fattispecie riferibile a una pluralità indistinta di persone e, dunque, inidonea a dimostrare una specifica esigenza. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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