Improcedibilità del ricorso sul payback dispositivi medici per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lazio n. 9790 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il versamento integrale, nei termini previsti, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali in materia di payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge n. 95/2025, estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici e preclude loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. La produzione in giudizio della documentazione attestante l’avvenuto versamento evidenzia il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, che deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

La società ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il decreto dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana che, in attuazione dell’art. 9-ter del decreto-legge n. 78/2015 e dell’art. 18 del decreto-legge n. 115/2022, aveva accertato il superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per le annualità 2015-2018 e aveva determinato e ripartito a carico delle aziende fornitrici i relativi oneri di ripiano (c.d. payback). La ricorrente ha contestato la legittimità dei provvedimenti regionali e ministeriali, nonché degli accordi e delle intese sottostanti, chiedendone l’annullamento.

Nelle more del giudizio, è intervenuto l’art. 7 del decreto-legge n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 119/2025, che ha introdotto una disciplina transattiva dell’obbligo di ripiano, condizionando l’estinzione dell’obbligazione al versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, di una quota ridotta pari al 25% degli importi originariamente indicati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato che la società ricorrente ha documentato di avere provveduto al versamento degli oneri di ripiano in favore delle Regioni evocate in giudizio, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 95/2025. Tale disposizione prevede che l’integrale versamento della quota del 25% determini l’estinzione dell’obbligazione per gli anni di riferimento, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa.

Con atto depositato in data 29 gennaio 2026, la ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in ragione delle documentate sopravvenienze. Il TAR ha tuttavia rilevato che, ai sensi della normativa richiamata, la cessazione della materia del contendere richiede la produzione in giudizio, da parte delle amministrazioni regionali interessate, delle attestazioni dell’avvenuto versamento, che nella fattispecie non risultavano versate in atti.

La richiesta della parte ricorrente, pur non potendo condurre alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, ha comunque evidenziato un sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso. Sul punto, il Collegio ha dato avviso alle parti a verbale dell’udienza, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., nel rispetto del contraddittorio.

In ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, il TAR ha preso atto della circostanza e ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., disponendo la compensazione integrale delle spese di giudizio in ragione della peculiarità delle sopravvenienze normative che hanno caratterizzato la controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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