Criteri di valutazione titoli nei concorsi interni e discrezionalità della commissione (TAR Lazio n. 16921 del 27.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di procedure concorsuali, la predeterminazione dei titoli valutabili e l’individuazione dei criteri di attribuzione dei punteggi costituiscono attività caratterizzate da ampia discrezionalità, sindacabili in sede giurisdizionale solo per violazione della normativa applicabile o per figure sintomatiche dell’eccesso di potere connotate da particolare gravità, come manifesta illogicità, irragionevolezza o sproporzione. La precisazione interpretativa con cui la commissione, prima di procedere alla valutazione dei titoli, chiarisce il contenuto di una disposizione non chiara del bando integra una consentita e corretta interpretazione logico-sistematica e non una illegittima modifica in corso delle regole concorsuali. Nella valutazione di titoli come attestati, corsi e abilitazioni, l’amministrazione esprime un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare il quale non è sufficiente la mera non condivisibilità del giudizio. Il raffronto con la diversa valutazione resa da altra commissione in una distinta procedura non costituisce indice di illogicità, in ragione dell’autonomia di cui godono le singole commissioni.

Il Fatto

Il ricorrente partecipava al concorso interno, per titoli ed esame, indetto per la copertura di 411 posti di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato. Superava la prova scritta e, nella fase di valutazione dei titoli, gli veniva attribuito un punteggio complessivo che lo collocava nella graduatoria finale con 70,308 punti, senza ricomprenderlo tra i vincitori.

Il candidato contestava la mancata valutazione di due titoli: l’abilitazione alla costruzione di armi comuni da sparo, dichiarata nella categoria dei titoli di studio, e il corso di formazione per l’utilizzo e l’insegnamento delle armi speciali di reparto, dichiarato nella categoria dei titoli attinenti alla formazione. Proponeva istanza di revisione, definita dalla commissione con una serie di verbali che dapprima rigettavano, poi parzialmente accoglievano e infine confermavano il punteggio originario. Il ricorrente impugnava quindi la graduatoria, i verbali di valutazione e il verbale con cui la commissione aveva precisato i criteri, chiedendo il riconoscimento di ulteriori 2,2 punti e il conseguente punteggio di 72,508. Proponeva poi motivi aggiunti avverso il verbale reso in esito all’istruttoria disposta dal Tribunale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione del perimetro del sindacato giurisdizionale. Richiamando propri precedenti e il Consiglio di Stato, V, 21 giugno 2022, n. 5905 e il TAR Lazio, I-quater, 3 maggio 2024, n. 8880, il Tribunale ribadisce che le scelte su titoli e punteggi sono espressione di ampia discrezionalità. Il giudice amministrativo può sindacarle solo per violazione di legge o per eccesso di potere connotato da particolare gravità.

Sul primo titolo, il Collegio ritiene che la precisazione contenuta nel verbale n. 6 del 24 giugno 2024, secondo cui le abilitazioni di cui all’art. 8, comma 1, lettera b), n. 4, del bando dovevano intendersi come conseguite post lauream, costituisca una precisazione interpretativa di una disposizione dai contorni incerti. L’art. 8 del bando attribuiva 2 punti alle abilitazioni all’insegnamento o all’esercizio di professioni, equiparandole alla laurea e ai master e superando il punteggio del diploma di specializzazione post universitaria. L’interpretazione opposta avrebbe condotto a esiti irragionevoli, equiparando titoli profondamente diversi. L’intervento della commissione, reso prima della valutazione dei titoli, si colloca nel solco del principio di conservazione degli atti amministrativi e della trasparenza dei criteri.

Il Tribunale aggiunge un argomento autonomo: anche a voler seguire la lettura estensiva, il tenore letterale della previsione, che accosta abilitazioni all’insegnamento e abilitazioni professionali di matrice intellettuale, non consente di ricomprendervi l’abilitazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3, legge n. 110/1975 per fabbricare, commerciare e riparare armi.

Quanto al secondo titolo, il Collegio reputa che i verbali n. 82 e n. 86-bis abbiano dato sufficiente conto delle ragioni della mancata valutazione autonoma, rilevando che il corso richiesto rientrava nella formazione del corso di istruttore di tiro, già valutato con l’attribuzione di 0,80 punti. Il decreto istitutivo del corso, depositato dall’amministrazione, corrobora l’assunto che il percorso formativo invocato rientrava nel programma del corso principale. Il raffronto con la diversa valutazione operata da altra commissione in una distinta procedura non vale a dimostrare l’illogicità, per l’autonomia delle commissioni e l’inevitabile opinabilità delle valutazioni tecniche.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono quindi rigettati. Le spese sono integralmente compensate, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda. Il Tribunale dispone l’oscuramento delle generalità del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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