Lastrico solare trasformato in terrazzo: serve l’autorizzazione paesaggistica (TAR Campania n. 1843 del 27.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il cambio di destinazione d’uso di un lastrico solare in terrazzo calpestabile integra ristrutturazione edilizia e non manutenzione straordinaria, comportando un incremento della superficie utile e del carico urbanistico e paesaggistico. Esso non rientra pertanto tra gli interventi esonerati dall’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 149, comma 1, sub a), d.lgs. n. 42/2004, né tra le fattispecie dell’Allegato A del d.P.R. n. 31/2017, da interpretare in senso restrittivo e senza estensione analogica. L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo rispetto ai titoli urbanistico-edilizi: la legittimità edilizia non coincide con quella paesaggistica. Ove difetti il titolo abilitativo paesaggistico del fabbricato originario, la Soprintendenza può legittimamente negare l’assenso agli interventi successivi, senza che il diniego incorra in difetto di motivazione.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un’unità immobiliare in Ravello, ha presentato una SCIA alternativa al permesso di costruire per realizzare un pergolato su una porzione del terrazzo di copertura e per completare un impianto ascensore di collegamento verticale tra piano terra e copertura. Il Comune ha trasmesso la richiesta di autorizzazione paesaggistica in regime semplificato alla Soprintendenza, che ha chiesto integrazioni progettuali e chiarimenti sui titoli abilitativi.

Il Delegato del Direttore Generale del Ministero della Cultura ha quindi espresso il diniego di autorizzazione paesaggistica, rilevando che il titolo legittimante lo stato dei luoghi risaliva al permesso di costruire in sanatoria che prescriveva il mantenimento del lastrico solare. La ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Campania, deducendo violazione degli artt. 146 e 149 del d.lgs. n. 42/2004, dell’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001 e vizi di eccesso di potere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la censura di incompetenza, che assume carattere assorbente, e la ritiene infondata: il parere è stato adottato dal delegato del Direttore Generale in virtù di un decreto di delega delle funzioni del 2 luglio 2025, ritualmente depositato.

Nel merito, il punto dirimente è la qualificazione dell’intervento. Il TAR distingue la nozione di lastrico solare da quella di terrazza: il primo resta copertura di ambienti sottostanti, la seconda è uno spazio già delimitato da balaustre o muretti e destinato all’accesso e all’utilizzo. La trasformazione materiale e funzionale del lastrico in terrazzo comporta un incremento rilevante della superficie utile residenziale e una proiezione verso l’esterno dello spazio abitativo, con conseguente alterazione del carico urbanistico.

Richiamando la giurisprudenza (TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 588 del 2024, Cons. Stato, sez. VI, n. 4760/2017, TAR Sicilia, Palermo, n. 846/2016), il Collegio conferma che la trasformazione del solaio di copertura in terrazzo calpestabile rientra nella ristrutturazione edilizia e non nella manutenzione straordinaria. Non opera quindi l’esonero dell’art. 149, comma 1, sub a), d.lgs. n. 42/2004, che esclude l’autorizzazione solo per gli interventi che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici.

Parimenti infondato è il richiamo all’Allegato A del d.P.R. n. 31/2017. Il punto A.2 riguarda opere di manutenzione su terrazze già esistenti, mentre nel caso di specie si assiste alla trasformazione del solaio in terrazzo; il punto A.4 concerne gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, che presuppongono dislivelli legittimamente calpestabili e non la creazione di nuovi spazi residenziali. Le previsioni del d.P.R. n. 31/2017 hanno natura regolamentare e non ammettono estensione analogica (così Cass. pen., Sez. III, n. 50766 del 2023).

Il Collegio ribadisce infine il principio secondo cui l’autorizzazione paesaggistica può costituire titolo abilitativo dei soli interventi di ampliamento se il corpo originario del fabbricato è già assentito sotto il profilo paesaggistico; in difetto, l’assenso non può prescindere dalla valutazione dell’intero edificio (TAR Campania, Salerno, sez. I, n. 1324 del 2025). Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese per la complessità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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