Cass. civ. Sez. V n. 27858 del 27.10.2026

Testo integrale del provvedimento

Corte di cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 27858/2026, depositata il 27/10/2026 (R.G. 28114/2020). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Oggetto:

Accesso locali previa autorizzazione del PM – condizioni limiti accesso a locali di terze persone – utilizzabilità – contabilità irritualmente acquisita ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28114/2020 R.G. proposto da:

Società Cooperativa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato difeso dall’avvocato unitamente all’avvocato -ricorrentecontro Agenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato -controricorrenteavverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2026 dal Co: Marcello Maria Fracanzani.

FATTI DI CAUSA

La soc. cooperativa era attinta da avviso di accertamento per l’anno di imposta 2006, con ripresa a tassazione di maggior reddito, ricostruito sulla base di contabilità parallela, reperita presso locali siti nel medesimo edificio ove ha sede legale la cooperativa e domicilio il suo legale rappresentante, nonché titolare di ditta individuale autonoma, parimenti accertata.

Nello specifico, l’accesso dei militari era autorizzato dal magistrato inquirente per quanto riguarda i locali ove ha sede legale la società cooperativa e domicilio il suo legale rappresentante, mentre i documenti era stati reperiti nel piano ammezzato, di proprietà di terze persone, senza collegamento con i locali per i quali era intervenuta autorizzazione all’accesso e collocato su un piano di calpestio diverso, nel prosieguo della scala che unisce i diversi piani dell’edificio. Altresì, l’ingresso del predetto locale in piano ammezzato affaccia su via e civico diverso da quello ove affaccia l’accesso all’unità abitativa per la quale è stato autorizzato l’accesso ispettivo.

Il giudice di prossimità non apprezzava le ragioni di parte contribuente e la sentenza era confermata in appello, ove il collegio del gravame riteneva utilizzabile la documentazione reperita in altro locale, pur non di proprietà del contribuente accertato, né comunque a lui riferibile, perché di terze persone e, in ogni caso, slegato da collegamento fisico o giuridico con i locali per cui sussisteva regolare autorizzazione all’accesso. Avverso questa sentenza ricorre la società cooperativa contribuente, avanzando due motivi di ricorso.

L’affare era chiamato alla camera di consiglio del 20 gennaio 2026, in prossimità della quale la parte depositava memoria e ove questa Corte rilevava la nullità della notifica del ricorso per cassazione, indirizzato ad ufficio locale dell’Agenzia delle entrate, e non alla sede centrale, ordinando la rinnovazione della notifica, all’esito della quale l’Agenzia delle entrate, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, si è costituita spiegando tempestivo controricorso.

In prossimità dell’adunanza, la parte privata ha depositato memorie ad illustrazione della propria posizione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Vengono proposti due motivi di ricorso.

1.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e 4 del codice di procedura civile, per violazione dell’art. 52 del d.P.R. n. 633/1972, nonché dell’art. 2697 c.c. e art. 14 della Costituzione per aver ritenuto legittima l’attività istruttoria svolta e ritualmente fondato l’atto impositivo su documentazione acquisita in locali di persone terze, in assenza di valida autorizzazione dell’autorità giudiziaria all’accesso in quei locali ove è stata reperita.

1.2. Con il secondo motivo si prospetta censura a mente dell’art. 360, primo comma, n. 3 e 4 del codice di procedura civile, per violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 633/1972, nonché dell’art. 2697 c.c., per non aver dato prova l’Ufficio della rituale delega dirigenziale alla sottoscrizione dell’atto impositivo.

2. Il primo motivo è fondato ed assorbente.

Occorre premettere che l’attività ispettiva de qua era diretta sia nei confronti di soc. coop., qui ricorrente, nonché del sig. suo legale rappresentante, titolare di ditta individuale, avente residenza e domicilio nei medesimi locali ove era ubicata l’odierna ricorrente. Lo stesso sig. era attinto da analogo avviso di accertamento, per l’anno 2009, fondato sulla medesima documentazione reperita nel predetto locale ammezzato, di proprietà di terzi, non collegato alla di lui abitazione e non compreso nell’autorizzazione giudiziale all’accesso. Avverso quell’atto impositivo il sig. ha proposto ricorso e la vicenda è stata definita con ordinanza di questa Corte (Cass. VI- 5, n. 6802/2022), ove è stato annullato l’avviso di accertamento fondato su documentazione irritualmente acquisita.

Ed infatti, con ampia argomentazione e riferimento a precedenti, cui merita qui darsi richiamo e continuità, questa Corte ha statuito essere illegittima l’acquisizione di documenti reperiti in locale di proprietà di terzi, slegato, non contiguo, né collegato a quelli per cui vi è valida autorizzazione all’accesso. La proprietà di terzi, per sé stessa, indica un domicilio non violabile in difetto di specifica autorizzazione dell’autorità giudiziaria, donde la documentazione così indebitamente acquisita non può essere posta a fondamento di atti impositivi (cfr. Cass. S.U. 16424/2002; Cass. V, n. 4498/2013 e giurisprudenza ivi richiamata).

Donde il primo motivo è fondato e merita accoglimento.

3. Il secondo motivo, relativo al potere di sottoscrizione dell’atto impositivo, resta assorbito dall’accoglimento del primo, donde il ricorso è fondato e merita accoglimento. Non residuando altro accertamento in fatto, il giudizio può essere definito con l’accoglimento del ricorso originario della parte contribuente.

Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, non residuando altri accertamenti nel merito, definisce la controversia con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente. Condanna l’Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in €.quattromila/00, oltre ad €.duecento/00 per esborsi, rimborso nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge da attribuirsi al difensore avv. che si qualifica antistatario.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2026

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *