Cass. civ. Sez. II n. 27849 del 27.10.2026
Testo integrale del provvedimento
Corte di cassazione, Sez. II civile, ordinanza n. 27849/2026, depositata il 27/10/2026 (R.G. 22394/2022). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei Magistrati:
Consigliere Rel.
Oggetto:
CONDOMINIO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22394/2022 R.G. proposto da: rappresentato e difeso dall’avvocato -ricorrentecontro Condominio Via in persona dell’amministratore pro tempore, -intimatoavverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 2931/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/10/2026 dal Consigliere Tiziana Maccarrone.
FATTI DI CAUSA
aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale di Velletri un decreto ingiuntivo a carico del Condominio per il pagamento di compensi relativi all’attività svolta quale amministratore. Il Condominio aveva proposto opposizione, accolta solo parzialmente con riduzione del credito dell’ingiungente Il Condominio aveva proposto appello, notificando alla controparte l’atto di citazione per il secondo grado presso la cancelleria del Tribunale di Velletri.
La Corte d’appello di Roma, dichiarata la contumacia di aveva riformato la sentenza di primo grado con integrale accoglimento dell’opposizione proposta dal Condominio e rigetto della domanda di pagamento azionata in via monitoria. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
Il Condominio è rimasto intimato.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art.381 bis 1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso proposto lamenta la <<Violazione ed omessa applicazione dell’art.16 sexies d.l. n.90/2014, conv. con mod. in legge n.221/2012, come mod. dal d.l. n.90/2014, conv. con mod. in l. n.114/2014 – nullità del procedimento d’appello e/o della sentenza della Corte d’Appello di Roma n.2931/2022 (art.360 c.p.c. Rileva il ricorrente che la controparte, nel notificare l’atto di citazione in appello presso la cancelleria del Tribunale civile di Velletri in data 8.10.2015, avrebbe tenuto una condotta non conforme <<ai criteri di diligenza e buona fede, per aver costui del tutto trascurato la circostanza che la controparte>> era assistita da un <<avvocato esercente la libera professione e pertanto tenuto per legge a dotarsi del cd “domicilio digitale”>>; la procura che il ricorrente aveva rilasciato all’avv. a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, poi opposto, riguardava <<sia il procedimento monitorio, sia gli altri gradi di giudizio e veniva eletto domicilio presso lo studio dell’avv. in Roma >>; nella procura a margine della comparsa di costituzione e risposta nel proc. n.203/2012 aveva eletto domicilio presso l’avv. ed era stata rilasciata dichiarazione di voler ricevere comunicazioni a mezzo fax e/o tramite indirizzo e.mail indirizzo ). In presenza di un domicilio eletto e di un domicilio digitale del difensore nominato, la domiciliazione ex lege si deve considerare prevista solo in via residuale e soltanto nel caso in cui le comunicazioni o le notificazioni delle cancellarie e delle parti private non possano eseguirsi presso il domicilio telematico per motivi imputabili al destinatario.
Il motivo è fondato.
È orientamento interpretativo di legittimità consolidato che in materia di notificazioni al difensore, <<a seguito dell’introduzione del “domicilio digitale”, corrispondente all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, secondo le previsioni di cui all’art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 201, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., in l. n. 114 del 2014, la notificazione dell’atto di appello va eseguita all’indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE>>, pur se questo non sia indicato negli atti dal difensore medesimo; di conseguenza <<è nulla la notificazione effettuata – ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 – presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario abbia omesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede quest’ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra anche la circostanza che l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario>> (così Cass. n.14140/2019; cfr. Cass. SU n.10143/2012; Cass. n.6752/2013; Cass. Cass.
Cass.
Cass. n.14878/2023; Cass. n.20076/2023; Cass. n.24613/2025).
Nel caso di specie, la notificazione dell’atto di appello risulta essere stata effettuata direttamente presso la cancelleria civile del Tribunale di Velletri, quando non solo l’indicazione dell’indirizzo PEC del difensore del ricorrente, munito di procura alle liti rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, risultava essere stata effettuata nel processo di primo grado fin dalla rituale costituzione di nel processo, ma vi era stata pure elezione di domicilio fisico in Risulta infatti dal richiamato atto di costituzione che, nell’intestazione dello stesso, era stata rilasciata dichiarazione di voler ricevere comunicazioni a mezzo fax e/o tramite indirizzo e.mail indirizzo ) da parte dell’avv. che rappresentava in forza della procura a margine della comparsa, nella quale l’opposto aveva pure eletto domicilio presso lo studio del difensore nominato, indicato come sito in Roma, via Non vi è alcuna indicazione in atti che permetta di ipotizzare che il domicilio fisico indicato non fosse insuperabilmente accessibile, e comunque appare determinante ed esaustiva l’esistenza di un indirizzo PEC istituzionale, nel caso di specie specificamente esplicitato in atti, appunto fin dalla comparsa di costituzione e risposta, e l’assenza di qualsivoglia accenno ad una sua non accessibilità per cause imputabili alla destinataria.
In conclusione, il ricorso è fondato, essendo da considerare nulla la notificazione dell’atto di citazione in appello nei confronti di e quindi nulla la sentenza conseguentemente pronunciata in totale carenza di contraddittorio.
La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma che, in diversa composizione, dovrà provvedere alla luce dei principi di diritto emergenti dall’interpretazione consolidata di questa Corte, sopra richiamata.
Il Giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
La Corte di Cassazione, accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Roma che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio del 6 ottobre
Nota della Redazione
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