Gratuito patrocinio in mediazione: avvocato di un altro foro (Corte cost. n. 28/2026)
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 28 del 2026, non ha deciso nel merito la questione sulla scelta del difensore nella mediazione civile. Ha restituito gli atti al Tribunale di Livorno perché, dopo l’ordinanza di rimessione, la norma contestata è cambiata. La disposizione esaminata è l’articolo 15-quinquies, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010.
La regola contestata. Nel testo esaminato dalla Corte, la norma prevedeva che nella mediazione delle controversie civili e commerciali la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato potesse nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli appositi elenchi istituiti presso i consigli dell’ordine del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente. In pratica il difensore doveva appartenere al foro della mediazione.
Il caso. Un genitore aveva chiesto al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Livorno di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato per un procedimento di mediazione avviato dal figlio minore, indicando come proprio difensore un avvocato del foro di Pisa. L’istanza era stata inizialmente accolta. Poi, decidendo sulla richiesta di liquidazione del compenso, il Consiglio dell’Ordine aveva respinto l’ammissione proprio perché il difensore apparteneva a un altro foro. L’avvocato e la parte hanno proposto opposizione davanti al Tribunale di Livorno, che ha qualificato quel provvedimento come revoca dell’ammissione ai sensi dell’articolo 15-novies dello stesso decreto.
Il dubbio del giudice. Per il Tribunale quel limite contrasta con gli articoli 3 e 24 della Costituzione. Nel processo civile chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può farsi assistere anche da un avvocato iscritto a un ordine diverso da quello del giudice competente: l’unica conseguenza è che non gli vengono riconosciute le spese e le indennità di trasferta. Nella mediazione, invece, valeva un vincolo territoriale che secondo il rimettente non aveva una giustificazione valida. Il giudice ha aggiunto un rilievo pratico: se la mediazione fallisce e si passa alla causa, la parte può tornare al difensore di fiducia, il quale però resta all’oscuro di quanto è avvenuto in mediazione.
La legge cambiata nel frattempo. Dopo l’ordinanza di rimessione è intervenuto il decreto legislativo n. 216 del 2024. Ha soppresso il riferimento agli elenchi del distretto dove ha sede l’organismo di mediazione e ha aggiunto il comma 3-bis: quando l’avvocato nominato è iscritto in un elenco di un distretto di corte d’appello diverso da quello dell’organismo di mediazione, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dai parametri forensi. È la stessa soluzione che aveva indicato il giudice rimettente.
Il ragionamento della Corte. Quando una legge sopravvenuta modifica la norma sospettata di illegittimità, gli atti tornano al giudice che ha sollevato la questione, perché la riesamini. La nuova disciplina non contiene regole transitorie. La Corte osserva però che nel procedimento di ammissione al patrocinio dei non abbienti il giudice accerta l’esistenza di un diritto e che vale il principio tempus regit processum: si applica la disciplina in vigore quando quel diritto viene accertato. Ricorda inoltre che la revoca dell’ammissione, se non dipende da mutamenti di reddito, ha efficacia retroattiva; i requisiti diversi da quello reddituale devono perciò esistere per tutta la durata del procedimento, fino alla liquidazione del compenso. Poiché la revoca è stata impugnata e il giudizio è ancora in corso, la nuova legge potrebbe avere efficacia sanante.
Cosa cambia in pratica. Chi oggi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato per una mediazione civile o commerciale può nominare un avvocato anche di un distretto diverso da quello dell’organismo di mediazione, con la conseguenza che non gli spettano spese e indennità di trasferta. Questo risultato viene dalla nuova legge, non dalla decisione della Corte: la sentenza non dichiara illegittima la vecchia regola e non afferma che fosse incostituzionale. Sul caso concreto deciderà ora il Tribunale di Livorno, che dovrà valutare di nuovo se la questione è rilevante e non manifestamente infondata alla luce delle norme sopravvenute.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/28