Sconto di un sesto: si può chiedere la detenzione domiciliare (Corte cost. n. 87/2026)
La Corte costituzionale ha stabilito che il giudice dell’esecuzione, dopo aver ridotto di un sesto la pena per la mancata impugnazione della condanna pronunciata con rito abbreviato, può anche sostituire la pena detentiva con la detenzione domiciliare. Con la sentenza n. 87 del 2026 ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sugli articoli 442, comma 2-bis, e 676, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
La regola. Chi è giudicato con il rito abbreviato ottiene già una riduzione della pena. Se poi né l’imputato né il suo difensore impugnano la sentenza di condanna, l’articolo 442, comma 2-bis, prevede una ulteriore riduzione di un sesto. Ad applicarla non è il giudice che ha emesso la condanna, ma il giudice dell’esecuzione, dopo che la sentenza è diventata definitiva.
Le pene sostitutive. Dal 2022 il giudice può sostituire le pene detentive brevi con altre sanzioni: pena pecuniaria fino a un anno, lavoro di pubblica utilità fino a tre anni, detenzione domiciliare e semilibertà fino a quattro anni. Il limite si misura sulla pena finale. Servono poi una prognosi favorevole sul rischio di nuovi reati e l’assenza di cause ostative.
Il caso. Una persona era stata condannata con rito abbreviato a quattro anni e quattro mesi di reclusione per traffico di stupefacenti. Nessuno ha impugnato e la sentenza è diventata definitiva. Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Nola ha applicato la riduzione di un sesto, portando la pena a tre anni, sette mesi e dieci giorni: sotto la soglia dei quattro anni. Il difensore ha allora chiesto la detenzione domiciliare sostitutiva. Il condannato era già agli arresti domiciliari presso i genitori, disponibili a ospitarlo, ed era incensurato all’epoca dei fatti.
Il dubbio del giudice. Il giudice ha ritenuto di non poter decidere sulla sostituzione: le norme non gli attribuiscono espressamente quel potere e la sentenza era ormai definitiva. Ha quindi chiesto alla Corte costituzionale di aggiungerlo, lamentando la violazione degli articoli 3, 27, 111 e 117 della Costituzione. Senza quel potere, ha osservato, chi rinuncia all’appello perde la possibilità di una pena alternativa al carcere e viene spinto a impugnare solo per ottenerla.
Il ragionamento della Corte. La Corte ha condiviso la sostanza del problema. Se al giudice dell’esecuzione fosse davvero precluso di sostituire la pena, il risultato sarebbe incostituzionale: disparità di trattamento rispetto a chi ottiene le riduzioni prima che la condanna diventi definitiva, contrasto con la funzione rieducativa della pena, impossibilità di adattare la sanzione alla singola persona e incentivo a impugnazioni fatte solo per abbassare la pena.
Ha però escluso di dover cancellare le norme. Il testo di legge non vieta quella soluzione: semplicemente tace. E non esiste un orientamento consolidato in senso contrario. Vale allora un principio generale, affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione nel 2006: quando la legge affida al giudice una funzione, gli affida anche tutti i poteri necessari per esercitarla. Se il giudice dell’esecuzione può ridurre la pena, può anche adottare i provvedimenti che da quella riduzione conseguono.
Nel 2024, con la sentenza n. 208, la Corte aveva invece dichiarato illegittime le stesse due norme per consentire al giudice dell’esecuzione di concedere la sospensione condizionale. In quel caso alcune pronunce della Cassazione andavano in senso opposto e serviva certezza immediata. Qui quel rischio non si presenta. La dichiarazione di illegittimità resta un rimedio di ultima istanza.
Cosa cambia in pratica. Chi è condannato con rito abbreviato e non impugna può ottenere due risultati nello stesso passaggio: la riduzione di un sesto e, se la pena finale rientra nei limiti, la sostituzione con detenzione domiciliare, semilibertà, lavoro di pubblica utilità o pena pecuniaria. La richiesta va rivolta al giudice dell’esecuzione, che deve fissare un’udienza in camera di consiglio con le parti, perché la decisione non è automatica. Restano fermi gli altri requisiti di legge. La scelta di non appellare non comporta più, di per sé, la rinuncia alla pena sostitutiva.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/87