Vincolo idrogeologico: autorizzazione solo prima dei lavori (Corte cost. n. 100/2026)
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 28 della legge della Regione Sardegna 17 giugno 2025, n. 18, che consentiva di accertare dopo l’esecuzione dei lavori la compatibilità idrogeologica di interventi realizzati senza autorizzazione preventiva. Con la stessa sentenza, la n. 100 del 2026, ha dichiarato illegittima anche una parte dell’articolo 29, comma 1, lettera c), che escludeva la sanzione paesaggistica per le opere pubbliche.
Da dove nasce la questione. Non si tratta di una causa fra privati. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato davanti alla Corte alcuni articoli della legge sarda di riordino della normativa edilizia e urbanistica. È il giudizio in via principale: lo Stato contesta direttamente una legge regionale appena approvata perché ritiene che invada materie riservate allo Stato. Qui la materia riservata è la tutela dell’ambiente e del paesaggio, prevista dall’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
Il vincolo idrogeologico. La norma regionale permetteva un accertamento successivo: chi aveva eseguito lavori in una zona sottoposta a vincolo idrogeologico senza chiedere l’autorizzazione poteva ottenere il controllo dopo. La Regione sosteneva che non fosse una sanatoria ma una semplificazione, perché le verifiche restavano le stesse, solo spostate nel tempo. La Corte non ha condiviso questa lettura. Il vincolo idrogeologico, disciplinato dal regio decreto-legge n. 3267 del 1923, si fonda su una logica di tutela preventiva: serve a valutare l’intervento prima che il terreno venga modificato, non dopo. La legge statale ammette la sola autorizzazione preventiva e questo è lo standard minimo di tutela. Le Regioni possono discostarsi dalla disciplina statale soltanto per innalzare il livello di protezione ambientale, mai per abbassarlo. Da qui l’illegittimità della norma.
Le opere pubbliche e il paesaggio. Il secondo punto riguarda la sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 167, comma 5, del codice dei beni culturali e del paesaggio per chi realizza lavori senza autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa. La legge sarda ne escludeva l’applicazione alle opere pubbliche. Per la Corte quella esenzione non esiste nella legge statale e la Regione non poteva introdurla: così facendo ha superato i limiti della propria competenza in materia di paesaggio.
Le opere anteriori al vincolo. È invece rimasta in piedi la parte della stessa norma che esclude la sanzione per le opere realizzate prima che il vincolo paesaggistico fosse imposto. La Corte spiega che l’articolo 167, comma 5, punisce chi viola l’obbligo di chiedere l’autorizzazione, cioè chi interviene su un’area già vincolata. Se al momento dei lavori il vincolo non c’era, l’autorizzazione non era dovuta e non esiste alcun illecito paesaggistico da sanzionare. La norma regionale, su questo, non deroga a nulla.
Le acque costiere. Respinte anche le censure sull’articolo 27. La legge regionale prevede che i piani urbanistici comunali tengano conto delle acque costiere immediatamente prospicienti la battigia. Secondo lo Stato ciò equivaleva ad attribuire ai Comuni porzioni di mare territoriale. La Corte ha risposto che la norma non sposta la proprietà del demanio marittimo, non delimita né sdemanializza nulla e non fraziona il mare fra le Regioni: i poteri regionali in materia di edilizia e urbanistica coesistono con quelli dello Stato. Il piano comunale, precisa la Corte, non può comunque contenere previsioni in contrasto con il piano di gestione dello spazio marittimo.
Cosa cambia in pratica. Per chi possiede o vuole trasformare un terreno soggetto a vincolo idrogeologico in Sardegna, la strada dell’accertamento postumo non è più percorribile: l’autorizzazione va chiesta prima di iniziare i lavori. Per le amministrazioni che realizzano opere pubbliche, l’assenza dell’autorizzazione paesaggistica comporta la sanzione prevista dalla legge statale, senza esenzioni regionali. Resta confermato, invece, che le opere eseguite quando il vincolo paesaggistico non era ancora stato imposto non sono sanzionabili.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/100