Ergastolo e rito abbreviato: resta il divieto (Corte cost. n. 2/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate sull’articolo 438, comma 1-bis, del codice di procedura penale. Quella norma, introdotta dalla legge 12 aprile 2019, n. 33, stabilisce che non e’ ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo: il divieto resta in vigore.
Il caso. Davanti alla Corte di assise di Cassino si celebra un processo per omicidio aggravato dai motivi abietti e futili, previsto dagli articoli 575 e 577, primo comma, numero 4), del codice penale, in relazione all’articolo 61, numero 1). Per quel reato la legge prevede l’ergastolo. Dopo la notifica del decreto di giudizio immediato l’imputato aveva chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato. Il giudice per le indagini preliminari aveva dichiarato la richiesta inammissibile proprio in base all’articolo 438, comma 1-bis. La domanda e’ stata ripresentata in dibattimento e la Corte di assise ha sospeso il processo per rivolgersi alla Corte costituzionale.
I dubbi del giudice. I dubbi erano tre. Il primo: sarebbe irragionevole trattare allo stesso modo chi e’ accusato di un reato punito di per se’ con l’ergastolo, come la strage, e chi arriva all’ergastolo solo per effetto di una circostanza aggravante. Il secondo: dopo l’introduzione dell’articolo 442, comma 2-bis, del codice di procedura penale, che riduce di un ulteriore sesto la pena quando la condanna in abbreviato non viene impugnata, la distanza tra omicidio semplice e omicidio aggravato sarebbe diventata eccessiva, perche’ si passerebbe da un minimo di sette anni, nove mesi e dieci giorni all’ergastolo. Il terzo: nel giudizio immediato manca l’udienza preliminare, quindi la scelta del pubblico ministero di contestare l’aggravante non passerebbe al vaglio di un giudice terzo, con danno per la difesa.
La risposta della Corte sul primo punto. La Corte ribadisce quanto gia’ affermato nella sentenza n. 260 del 2020. Se la disparita’ dipende dal fatto che per quel reato e’ prevista la pena perpetua, la censura andrebbe rivolta alla norma che prevede l’ergastolo, non alla regola processuale che ne e’ soltanto il riflesso. Il giudice che ha sollevato la questione, pero’, non ha contestato quella previsione di pena. La preclusione, aggiunge la Corte, non e’ irragionevole, perche’ l’ergastolo segnala un giudizio di speciale disvalore del reato e la presenza di un’aggravante a effetto speciale esprime un disvalore nettamente superiore rispetto alla fattispecie non aggravata.
Il secondo e il terzo punto. Sulla forbice di pena la Corte richiama la sentenza n. 197 del 2023: proprio l’omicidio richiede una graduazione ampia della sanzione, perche’ sotto un’unica figura di reato rientrano fatti di gravita’ molto diversa. Questa esigenza di graduazione spiega perche’ l’ampiezza della forbice non rende la norma irragionevole ne’ contraria alla funzione rieducativa della pena. Sul giudizio immediato la Corte osserva che dall’articolo 24 della Costituzione non deriva un diritto di accedere a tutti i riti alternativi. La contestazione del pubblico ministero pesa solo nella fase iniziale: l’articolo 438, comma 6-ter, impone al giudice del dibattimento di applicare comunque la riduzione di pena prevista per l’abbreviato se alla fine le aggravanti che portavano all’ergastolo risultano insussistenti. Anche nel giudizio immediato il giudice per le indagini preliminari decide in camera di consiglio e puo’ applicare quella stessa regola.
Cosa cambia in pratica. Per chi e’ accusato di un delitto punito con l’ergastolo, anche quando si arriva a quella pena solo per una circostanza aggravante, la richiesta di rito abbreviato resta inammissibile e lo sconto di pena collegato a quel rito non puo’ essere chiesto all’inizio. Resta pero’ la garanzia dell’articolo 438, comma 6-ter: se al termine del processo l’aggravante che impediva l’abbreviato viene esclusa, la riduzione di pena legata alla scelta del rito deve essere riconosciuta lo stesso.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/2