Giudice onorario nel collegio penale: questione inammissibile (Corte cost. n. 67/2025)
La decisione. La Corte costituzionale non ha deciso nel merito la questione sollevata sull’articolo 12 del decreto legislativo n. 116 del 2017, la norma che vieta al giudice onorario di pace di far parte dei collegi del tribunale per i reati piu’ gravi. Le questioni sono state dichiarate inammissibili perche’ il giudice che le aveva sollevate ha impugnato la norma sbagliata.
La norma. L’articolo 12 stabilisce che il giudice onorario di pace non puo’ comporre il collegio del tribunale quando si procede per i reati elencati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale. Sono i reati piu’ gravi, che toccano la liberta’ personale e richiedono competenze tecniche particolari. Il divieto risponde alla Costituzione: l’articolo 106, secondo comma, ammette la nomina di magistrati onorari solo per le funzioni attribuite a giudici singoli. La partecipazione ai collegi resta un’ipotesi residuale, ammessa per situazioni straordinarie e temporanee.
Il caso. Davanti al Tribunale di Catania si celebrava un processo per reati compresi in quell’elenco. In un’udienza del gennaio 2023 due testimoni erano stati sentiti da un collegio composto da due magistrati togati e da un giudice onorario. La composizione era vietata. In una udienza successiva il pubblico ministero e i difensori hanno dichiarato di essere d’accordo sull’utilizzo di quelle testimonianze gia’ raccolte, per evitare di risentire i testimoni.
Il dubbio del giudice. Secondo la Corte di cassazione, la violazione del divieto produce una nullita’ assoluta e insanabile, rilevabile in ogni stato del processo: gli atti compiuti davanti a quel collegio non si possono usare, nemmeno con il consenso di tutte le parti. Il Tribunale ha ritenuto questo esito irragionevole e ha chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare illegittimo l’articolo 12 nella parte in cui non consente di usare quei verbali quando le parti sono d’accordo. Ha invocato l’articolo 3 della Costituzione, osservando che sono utilizzabili verbali formati senza contraddittorio davanti alla polizia giudiziaria o ai difensori, e l’articolo 111, secondo e quinto comma, sul contraddittorio e sulla ragionevole durata del processo. Ha aggiunto che ripetere l’esame espone la persona offesa a una seconda sofferenza e che le dichiarazioni piu’ vicine ai fatti sono le piu’ attendibili.
La risposta della Corte. La Corte ha confermato la severita’ del regime. Richiamando la propria sentenza n. 41 del 2021, ha ribadito che l’articolo 106, secondo comma, della Costituzione traccia un perimetro invalicabile per la magistratura onoraria. Superare quel limite fa venire meno la legittimazione dell’organo che giudica. Nel processo penale gli atti compiuti davanti a un collegio formato contro la legge sono nulli in modo insanabile, secondo gli articoli 33, 178 e 179 del codice di procedura penale, e il vizio travolge l’intero giudizio. La nullita’ non e’ quindi un dettaglio tecnico: e’ lo strumento che protegge quel limite costituzionale.
Perche’ la questione non e’ stata esaminata. La Corte ha rilevato un errore nell’individuazione della norma da colpire. L’articolo 12 contiene solo il divieto di composizione del collegio. Non dice nulla sull’uso concordato delle prove, ne’ sulle conseguenze della violazione, che sono i veri bersagli delle censure. Quelle conseguenze stanno altrove: nell’articolo 33 del codice di procedura penale, che riguarda la capacita’ del giudice, e negli articoli 178 e 179, che stabiliscono la nullita’ insanabile. Le censure avrebbero dovuto riguardare queste norme. La Corte ha aggiunto che il giudice avrebbe dovuto anche interrogarsi sull’idoneita’ di un collegio formato in violazione del divieto a esercitare la funzione giurisdizionale.
Cosa cambia. Nulla, per ora. Il divieto resta e resta la nullita’ insanabile che ne consegue: le prove raccolte davanti a un collegio con un giudice onorario, nei processi per i reati piu’ gravi, restano inutilizzabili anche se accusa e difesa sono d’accordo. Nel processo di Catania l’istruttoria deve essere rinnovata. La questione di fondo non e’ stata decisa e potra’ tornare davanti alla Corte, ma indirizzata alle norme del codice di procedura penale che producono l’effetto contestato.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/67
Nota della Redazione
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