Furto in casa: chi collabora ha lo sconto anche se recidivo (Corte cost. n. 56/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 69, quarto comma, del codice penale nella parte in cui vietava di far prevalere sulla recidiva reiterata l’attenuante prevista dall’articolo 625-bis del codice penale. Quell’attenuante premia chi, prima del giudizio, permette di individuare i complici del furto o chi ha comprato, ricevuto o nascosto la refurtiva.
Il caso. Il Tribunale di Perugia giudicava un furto in abitazione commesso in concorso. L’imputato era entrato in un appartamento e si era allontanato di corsa all’arrivo del proprietario. Fermato poco dopo, aveva con sé circa nove euro, la chiave del portone e altri oggetti. Durante l’interrogatorio aveva ammesso il fatto e aveva indicato nome e cognome del complice, spiegando l’accordo tra i due. Per il giudice quella confessione immediata era stata decisiva: i proprietari non avevano fornito elementi utili e senza quelle dichiarazioni il ruolo del complice non sarebbe emerso.
Il nodo giuridico. L’imputato aveva due condanne definitive per fatti simili, del 2014 e del 2019, e quindi gli si applicava la recidiva reiterata dell’articolo 99, quarto comma, del codice penale. Quando in un processo concorrono circostanze che aggravano e circostanze che attenuano, il giudice le confronta e decide quale prevale. L’articolo 69, quarto comma, però impediva all’attenuante della collaborazione di prevalere sulla recidiva reiterata. Il massimo consentito era l’equivalenza, con il risultato che le due circostanze si annullano a vicenda e la pena resta quella base: nessuno sconto, per quanto utile fosse stato l’aiuto dato.
Il dubbio del giudice. Il Tribunale ha ritenuto quel divieto contrario agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. Da un lato svuota lo scopo della norma premiale, perché elimina proprio l’incentivo su cui il legislatore contava. Dall’altro dà al passato criminale un peso insuperabile rispetto alla condotta tenuta dopo il reato, che invece la legge indica tra gli elementi da valutare. Il giudice ha inoltre richiamato la sentenza n. 74 del 2016, che aveva già rimosso lo stesso divieto per un’attenuante di collaborazione in materia di stupefacenti.
Il ragionamento della Corte. La Corte ha accolto la questione. Ricorda che il divieto di prevalenza è già stato dichiarato illegittimo dodici volte, per attenuanti diverse, e che tra queste vi sono proprio quelle che premiano la collaborazione dopo il reato: la sentenza n. 74 del 2016 e la sentenza n. 201 del 2023, entrambe in materia di stupefacenti. L’attenuante dell’articolo 625-bis ha la stessa logica. È stata introdotta nel 2001 insieme all’inasprimento delle pene per il furto in abitazione, come contrappeso destinato a favorire il ravvedimento. La stessa scelta è stata confermata nel 2017: quando il legislatore ha limitato il bilanciamento delle circostanze per il furto in abitazione, ha espressamente fatto salva questa attenuante. Neutralizzarla di fronte al recidivo, osserva la Corte, contraddice quella intenzione e scoraggia la collaborazione. Aggiunge che la scelta di collaborare, anche se nasce da un semplice calcolo, comporta comunque il distacco dall’ambiente criminale e il rischio di ritorsioni verso il collaboratore e la sua famiglia. Una pena che ignora del tutto questo aspetto viene percepita come ingiusta e non può svolgere la funzione rieducativa richiesta dalla Costituzione.
Cosa cambia in pratica. Chi commette un furto ed è già gravato da più condanne precedenti può ora ottenere la riduzione di pena da un terzo alla metà prevista dall’articolo 625-bis, se prima del giudizio consente di individuare i complici o chi ha gestito la refurtiva. Non si tratta di uno sconto automatico: il giudice deve confrontare le circostanze caso per caso e può ancora ritenerle equivalenti. La Corte ha rimosso il divieto, non ha imposto l’esito del confronto. Resta fermo il resto della disciplina del furto in abitazione.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/56