Rapina lieve e recidiva: cade il divieto di prevalenza (Corte cost. n. 117/2025)
La decisione. Con la sentenza n. 117 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 69, quarto comma, del codice penale nella parte in cui vieta di far prevalere l’attenuante del fatto di lieve entita’ nel delitto di rapina sull’aggravante della recidiva reiterata prevista dall’art. 99, quarto comma, del codice penale. Il giudice, d’ora in avanti, puo’ dare peso maggiore all’attenuante anche quando l’imputato e’ recidivo reiterato.
Di cosa si parla. Quando in uno stesso fatto convivono circostanze che aggravano e circostanze che attenuano, il giudice le mette a confronto: puo’ considerarle equivalenti oppure far prevalere le une o le altre. L’art. 69, quarto comma, impediva questo confronto libero in presenza della recidiva reiterata: l’attenuante, al massimo, poteva essere considerata equivalente. L’attenuante della lieve entita’ per la rapina era stata introdotta dalla stessa Corte con la sentenza n. 86 del 2024 e permette di ridurre la pena fino a un terzo quando, per i mezzi, le modalita’ dell’azione o la tenuita’ del danno, il fatto risulta di scarsa gravita’.
I casi concreti. Le questioni arrivano da tre giudici. A Sassari si giudicava una persona che aveva preso da un negozio un giubbotto da 249,90 euro ed era fuggita in bicicletta; raggiunta da un carabiniere fuori servizio, per divincolarsi lo aveva strattonato provocandogli una distorsione a un dito. A Cagliari si giudicava la sottrazione di magliette e bermuda da un banco di esposizione, con una frase minacciosa gridata alla commessa durante la fuga. Il terzo caso veniva dalla Corte di cassazione: a un condannato per rapina aggravata il giudice dell’esecuzione aveva riconosciuto l’attenuante nuova, ma non poteva farla prevalere perche’ la recidiva reiterata era gia’ stata accertata nella sentenza definitiva.
Il dubbio dei giudici. In tutti e tre i casi il fatto appariva di lieve entita’, ma il divieto di prevalenza rendeva l’attenuante quasi inutile. A Sassari la pena minima calcolabile restava di quattro anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione piu’ 824 euro di multa, gia’ ridotta per il rito abbreviato. A Cagliari non si poteva scendere sotto tre anni e quattro mesi. I giudici hanno quindi denunciato il contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione.
Il ragionamento della Corte. La Corte ricorda che il legislatore puo’ introdurre deroghe al normale bilanciamento tra circostanze, ma non fino al punto di alterare gli equilibri imposti dalla Costituzione. L’art. 69, quarto comma, era gia’ stato colpito piu’ volte in passato, in particolare con la sentenza n. 143 del 2021 per l’attenuante della tenuita’ del fatto nel sequestro di persona a scopo di estorsione. Il criterio e’ sempre lo stesso: l’attenuante della lieve entita’ riguarda la gravita’ oggettiva del fatto, mentre la recidiva riguarda la persona del colpevole, la sua colpevolezza e la sua pericolosita’. Un elemento che attiene alla persona non puo’ contare piu’ del fatto commesso.
L’attenuante della lieve entita’, ricorda la Corte, era stata introdotta nel 2024 proprio come valvola di sicurezza: la rapina ha una pena minima alta e comprende condotte molto diverse fra loro, dal fatto grave e organizzato al gesto occasionale con danno minimo. Impedire al giudice di farla prevalere vanifica quella funzione, tratta allo stesso modo situazioni diverse e rende impossibile adattare la pena al caso concreto. Di qui la violazione degli artt. 3, primo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione. La censura fondata sull’art. 25, secondo comma, e’ rimasta assorbita.
Cosa cambia in pratica. Nei processi per rapina, propria o impropria, il giudice che riconosce la lieve entita’ del fatto puo’ ora farla prevalere sulla recidiva reiterata e scendere sotto la soglia di pena che prima era obbligata. La Corte non ha stabilito che quei fatti siano lievi: la valutazione resta al giudice del processo. La decisione non cancella la recidiva e non tocca gli altri divieti dell’art. 69, quarto comma. Trattandosi di illegittimita’ costituzionale, la regola vale anche per chi e’ gia’ stato condannato in via definitiva e chiede al giudice dell’esecuzione un nuovo calcolo della pena.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/117
Nota della Redazione
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