Congedo di paternita’ anche alla madre intenzionale (Corte cost. n. 115/2025)
La decisione. Con la sentenza n. 115 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 27-bis del decreto legislativo n. 151 del 2001, inserito dall’art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 105 del 2022, nella parte in cui non riconosce il congedo di paternita’ obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne che risultano genitori nei registri dello stato civile. Quella norma prevede dieci giorni di astensione dal lavoro con indennita’ pari al cento per cento della retribuzione, ma li attribuisce al solo padre lavoratore.
Il caso. Un’associazione che tutela i diritti delle persone LGBTI+ aveva proposto davanti al Tribunale di Bergamo un’azione contro le discriminazioni nei confronti dell’INPS. Il portale telematico dell’Istituto non permetteva alle coppie di genitori dello stesso sesso, iscritte come tali nei registri dello stato civile, di presentare domanda per i congedi, i riposi e le indennita’ previsti dal testo unico sulla maternita’ e sulla paternita’: il sistema segnalava un errore quando venivano inseriti i codici fiscali di due persone dello stesso genere. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda e ordinato all’INPS di modificare il sistema informatico. L’Istituto ha impugnato quella decisione davanti alla Corte d’appello di Brescia.
Il dubbio del giudice. Per la Corte d’appello il sistema informatico ricalca il testo della legge, perche’ l’art. 27-bis parla solo del padre lavoratore. Con quel tenore letterale non era possibile ne’ una lettura diversa della norma ne’ un ordine all’amministrazione, che si sarebbe risolto nell’imporle di agire contro la legge. Il giudice ha quindi sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale richiamando il principio di uguaglianza dell’art. 3 della Costituzione e l’art. 117, primo comma, in relazione al diritto dell’Unione europea. La direttiva 2019/1158/UE stabilisce infatti che, dove l’ordinamento nazionale riconosca un secondo genitore equivalente, anche a lui spettino i dieci giorni di congedo.
Il ragionamento della Corte. La Corte ha prima respinto le eccezioni con cui l’INPS e l’Avvocatura generale dello Stato chiedevano di dichiarare inammissibili le questioni. Poi ha ricostruito il quadro. Nel nostro ordinamento esistono casi in cui due donne risultano genitori dai registri dello stato civile: la trascrizione di un atto di nascita formato all’estero dopo una procreazione medicalmente assistita, il riconoscimento di un provvedimento straniero di adozione, l’adozione in casi particolari prevista dall’art. 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184 del 1983. In queste situazioni il vincolo genitoriale nasce dall’assunzione di responsabilita’ verso il figlio, e l’orientamento sessuale non incide di per se’ sull’idoneita’ ad assumerla.
Il congedo obbligatorio, osserva la Corte, serve a dedicare tempo adeguato alla cura del bambino e a costruire presto un legame con lui. Questa esigenza resta identica nella coppia formata da un uomo e una donna e nella coppia formata da due donne. All’interno di una coppia di due donne e’ possibile distinguere la madre biologica, cioe’ quella che ha partorito e che gode del congedo di maternita’, dalla madre intenzionale, che ha condiviso l’impegno di cura e vi partecipa attivamente: quest’ultima si trova in una posizione equiparabile a quella del padre. Escluderla dal congedo e’ quindi una disparita’ di trattamento manifestamente irragionevole e viola l’art. 3 della Costituzione. La stessa distinzione vale anche quando il legame deriva dall’adozione in casi particolari. Ogni altra censura e’ rimasta assorbita.
Cosa cambia in pratica. La lavoratrice che risulta genitore intenzionale in una coppia di due donne iscritte come genitori nei registri dello stato civile ha diritto ai dieci giorni di congedo obbligatorio alle stesse condizioni previste per il padre: dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, con indennita’ piena. Resta necessario risultare genitore dai registri dello stato civile. La Corte non ha deciso a quali condizioni una coppia possa ottenere quella iscrizione, ne’ ha esteso la pronuncia ad altre prestazioni: ha rimosso solo il limite che riservava al padre questo specifico congedo.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/115
Nota della Redazione
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