Intercettazioni a una senatrice: conflitto ammissibile (Corte cost. ord. n. 133/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato presentato dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Catania. E’ solo il primo controllo, quello sull’ammissibilita’: la questione di fondo non e’ stata decisa.
Di che cosa si discute. Il Senato lamenta che, dentro un procedimento penale, siano state chieste ed eseguite intercettazioni audio e video, oltre a un accesso notturno della polizia giudiziaria assimilabile a una perquisizione domiciliare, nei locali della segreteria politica di una senatrice, senza la preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza. La norma richiamata e’ l’articolo 68, secondo e terzo comma, della Costituzione, che chiede l’autorizzazione della Camera di appartenenza per sottoporre un parlamentare a perquisizione domiciliare e a intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni. Il Senato chiede alla Corte di accertare la lesione, di dichiarare nulli i decreti che hanno autorizzato le captazioni e comunque di dichiararle inutilizzabili.
Che cosa ha verificato la Corte. In questa fase la Corte controlla soltanto i due requisiti indicati dall’articolo 37 della legge n. 87 del 1953. Il requisito soggettivo riguarda chi puo’ stare nel conflitto: il Senato e’ competente a dichiarare in via definitiva la volonta’ del potere che rappresenta; lo stesso vale per il procuratore della Repubblica, perche’ e’ investito dell’esercizio obbligatorio dell’azione penale e della titolarita’ diretta ed esclusiva delle indagini. Il requisito oggettivo riguarda l’esistenza di una vera materia di conflitto: il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni protetta dall’articolo 68.
Un destinatario in piu’. La Corte ha indicato tra i soggetti passivi del conflitto anche il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, perche’ i decreti dei quali si chiede la nullita’ sono stati emessi da lui. Ha inoltre disposto che il ricorso sia notificato anche alla Camera dei deputati, data l’identita’ della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento sulle questioni di principio da trattare.
Che cosa accade adesso. Il Senato deve notificare il ricorso e questa ordinanza al procuratore della Repubblica, al giudice per le indagini preliminari e alla Camera dei deputati entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, e poi depositare gli atti con la prova della notifica entro i successivi trenta giorni. Solo dopo si apre la fase di merito, nella quale la Corte dira’ se le prerogative del Senato siano state effettivamente violate. Fino ad allora nulla e’ stabilito sulla validita’ dei decreti ne’ sull’utilizzabilita’ delle intercettazioni.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/133
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.