Cambio di sesso e paternita’: conta il legame biologico (Corte cost. n. 155/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate sugli articoli 5 e 12, commi 2, 9 e 10, della legge n. 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita. Secondo la Corte quelle norme riguardano solo chi puo’ accedere alle tecniche di procreazione assistita e non impediscono il riconoscimento del figlio, ne’ la dichiarazione giudiziale di paternita’, che dipendono da regole diverse, contenute nel codice civile.
Il caso. Due persone stavano insieme da anni. Una delle due ha intrapreso un percorso di rettificazione di attribuzione di sesso, concluso nel 2016: era un uomo ed e’ diventata donna. Prima di quel passaggio aveva fatto congelare il proprio liquido seminale. Con quel materiale, e con l’ovulo della compagna, sono nate due bambine, nel 2018 e nel 2021, grazie a una procreazione medicalmente assistita praticata all’estero. Nel frattempo le due donne avevano costituito un’unione civile. L’ufficiale dello stato civile aveva rifiutato il riconoscimento di paternita’ da parte della persona che aveva fornito il gamete maschile. E’ cosi’ iniziata una causa davanti al Tribunale di Como, che il giudice ha qualificato come azione per la dichiarazione giudiziale di paternita’ nei confronti di quella persona.
Il dubbio sollevato. Il Tribunale di Como ha ritenuto di non poter decidere. La legge n. 40 riserva la procreazione medicalmente assistita alle coppie di sesso diverso e sanziona chi applica quelle tecniche a coppie composte da persone dello stesso sesso. Da qui, secondo il giudice, deriverebbe l’impossibilita’ del riconoscimento per chi ha fornito il gamete maschile ed e’ poi divenuto donna e, di conseguenza, l’impossibilita’ di dichiarare giudizialmente la paternita’, perche’ l’articolo 250 del codice civile la ammette solo nei casi in cui il riconoscimento e’ consentito. Erano richiamati gli articoli 2, 3, 31, secondo comma, 32, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.
Il ragionamento della Corte. La Corte ha prima respinto un’obiezione dell’Avvocatura dello Stato, secondo cui si chiedeva un intervento su una materia rimessa alla discrezionalita’ del legislatore. Nel giudizio, ha osservato la Corte, non era in discussione l’aspirazione a diventare genitori, ma l’interesse delle bambine gia’ nate a essere riconosciute. Nel merito, pero’, le questioni sono inammissibili, perche’ il giudice e’ partito da un presupposto sbagliato. Le norme censurate riguardano un profilo diverso: le condizioni per accedere alle tecniche e le sanzioni poste a presidio dei divieti. Le condizioni per il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio e per la dichiarazione giudiziale di paternita’ sono invece fissate dagli articoli 250 e 269 del codice civile. Quando non c’e’ matrimonio, la filiazione si accerta con un atto volontario oppure, in mancanza, con una pronuncia del giudice. L’articolo 269 chiede un solo presupposto, necessario e sufficiente: l’accertamento del legame biologico tra genitore e figlio. La Corte richiama sul punto la giurisprudenza costante della Corte di cassazione, per la quale quella norma attribuisce la paternita’ naturale in base al mero dato biologico. Il Tribunale, quindi, doveva accertare soltanto l’apporto biologico alla procreazione, che nel caso era pacifico: le norme sulla procreazione assistita non potevano ostacolare quell’accertamento. La Corte aggiunge un passaggio: il successivo mutamento di sesso di chi ha fornito i gameti non incide sull’esistenza del legame biologico.
Cosa cambia in pratica. La Corte non ha annullato alcuna norma e non ha toccato la legge n. 40 del 2004: le condizioni di accesso alla procreazione medicalmente assistita restano quelle previste oggi. Ha pero’ chiarito che quelle condizioni non riguardano l’accertamento dello stato di figlio. Chi chiede la dichiarazione giudiziale di paternita’ deve provare il legame biologico con il minore; il divieto di accesso alle tecniche per le coppie dello stesso sesso non e’ un ostacolo, e non lo e’ nemmeno la rettificazione di attribuzione di sesso avvenuta dopo. La causa torna davanti al Tribunale di Como, che dovra’ decidere applicando gli articoli 250 e 269 del codice civile.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/155