Sisma 2012, danni al formaggio in stagionatura (Corte cost. n. 164/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’articolo 3, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito nella legge 1 agosto 2012, n. 122. Quella norma riconosce un contributo per i danni subiti dai prodotti in corso di maturazione o di stoccaggio a causa del terremoto del maggio 2012, ma solo per i prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP). La limitazione resta valida.
La norma. Dopo le scosse del 20 e del 29 maggio 2012 nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il decreto-legge n. 74 del 2012 ha previsto piu’ tipi di contributo: immobili produttivi da riparare o ricostruire, danni a scorte e beni strumentali, delocalizzazione temporanea. In sede di conversione e’ stata aggiunta la lettera b-bis), che indennizza anche il danno al prodotto in maturazione o in magazzino, purche’ si tratti di prodotto DOP o IGP e vi sia una perizia giurata.
Il caso. Un’azienda agricola produceva un formaggio non DOP. Con il sisma erano crollate le strutture che sostenevano le forme in fase di maturazione: una perizia del luglio 2012 stimava il danno in 1,8 milioni di euro. Nel 2014 la Regione Lombardia ha riconosciuto un contributo inferiore a quello chiesto, proprio perche’ escludeva il ristoro del prodotto in maturazione. Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso. In appello il Consiglio di Stato ha sospeso il giudizio e si e’ rivolto alla Corte costituzionale.
Il dubbio. Secondo il Consiglio di Stato la norma trattava in modo diverso situazioni uguali. L’origine del danno era la stessa per tutti, il sisma; il danno poteva essere identico; le lavorazioni e la stagionatura dei formaggi DOP e non DOP erano simili. Il maggior pregio del prodotto poteva giustificare un contributo piu’ alto, non l’esclusione totale dal ristoro. Da qui la violazione dell’articolo 3 della Costituzione e, di conseguenza, dell’articolo 41, perche’ un aiuto riservato a destinatari gia’ individuati avrebbe alterato la concorrenza tra le imprese della stessa zona.
Il ragionamento della Corte. La Corte ha risposto che le due situazioni non sono omogenee, e che senza omogeneita’ non c’e’ disparita’ di trattamento. La produzione DOP segue un disciplinare rigoroso, con controlli pubblici e sanzioni, ed e’ quindi piu’ complessa e costosa. Il prodotto non puo’ essere venduto come DOP prima di aver completato la maturazione: se si danneggia in quella fase, il produttore non recupera i costi sostenuti. C’e’ poi un secondo effetto, gia’ segnalato nei lavori parlamentari. Solo i prodotti DOP e IGP possono essere dati in garanzia alle banche con il pegno rotativo, un meccanismo che permette di sostituire le partite vendute con quelle nuove mantenendo ferma la garanzia. Il prodotto rovinato in maturazione non ha le caratteristiche del DOP, quindi non puo’ sostituire quello dato in pegno e l’accesso al credito rischia di interrompersi. La Corte ha escluso anche che si tratti di una norma su misura per pochi soggetti: e’ un segmento di un intervento piu’ ampio a favore dei territori colpiti e incide sulla quantificazione del contributo complessivo, non sull’accesso agli aiuti. La scelta e’ stata giudicata non arbitraria e proporzionata. Caduta la censura sull’articolo 3, e’ caduta anche quella sull’articolo 41: per la Corte non esiste un mercato comune tra prodotti DOP e non DOP, perche’ solo i primi si confrontano sul mercato europeo con i produttori omologhi degli altri Paesi.
Cosa cambia in pratica. Le imprese agroalimentari colpite dal terremoto del 2012 che non producono DOP o IGP non hanno diritto al contributo per il danno al prodotto in maturazione o in stoccaggio. Restano ferme le altre voci di ristoro previste dal decreto: immobili, scorte, beni strumentali, delocalizzazione. Il giudizio davanti al Consiglio di Stato prosegue con la norma cosi’ com’e’. La pronuncia conferma che il legislatore puo’ differenziare gli aiuti quando le situazioni di partenza sono davvero diverse.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/164
Nota della Redazione
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