Trattenimento dello straniero, in Cassazione si torna in udienza (Corte cost. n. 39/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le regole che disciplinavano il ricorso per cassazione contro la convalida del trattenimento di una persona straniera in un centro di permanenza per i rimpatri. La norma colpita è l’articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nel testo introdotto dal decreto-legge n. 145 del 2024, convertito nella legge n. 187 del 2024. Le stesse regole valgono, per richiamo, anche per chi ha chiesto protezione internazionale.
Il caso. Quando non è possibile eseguire subito l’espulsione o il respingimento, il questore può disporre il trattenimento della persona straniera in un centro, e un giudice deve convalidare la misura. Qui il trattenimento era stato disposto in un centro della Sardegna per sessanta giorni e la Corte d’appello di Cagliari lo aveva convalidato. L’interessato ha proposto ricorso per cassazione. Nella mattinata fissata per la decisione il suo difensore ha trasmesso una memoria. La prima sezione penale della Corte di cassazione si è così trovata davanti a un problema pratico: la nuova legge non dice se e quando le parti possano depositare scritti, né prevede un’udienza con i difensori.
Il dubbio del giudice. La riforma del 2024 ha rinviato alle regole del giudizio di cassazione sul mandato d’arresto europeo cosiddetto consensuale, cioè quello in cui la persona accetta di essere consegnata. Quel modello prevede che la Corte decida entro sette giorni dalla ricezione degli atti, in camera di consiglio, sui soli motivi di ricorso e sulle richieste del procuratore generale, senza intervento dei difensori. Per la Cassazione uno schema simile non regola il contraddittorio, cioè il momento in cui ciascuna parte può rispondere alle ragioni dell’altra, e finisce per rimettere al giudice, caso per caso, scelte che spettano al legislatore.
Il ragionamento della Corte. La Corte costituzionale ricorda che il legislatore ha ampia libertà nel disegnare le regole del processo, anche per accorciarne i tempi. Il limite è la manifesta irragionevolezza, e viene superato quando il diritto di difesa e il contraddittorio sono compressi senza una giustificazione. Qui il modello scelto non prevede la partecipazione dei difensori all’udienza, non prevede il deposito di memorie e non consente di fissare un termine per note scritte. Chi è trattenuto non può replicare alle richieste della procura generale; nemmeno l’amministrazione può depositare qualcosa.
Il modello preso a prestito, spiega la Corte, non era adatto. Nel mandato d’arresto europeo consensuale l’esame del giudice è ristretto, perché la persona ha già acconsentito alla consegna. Nel giudizio sul trattenimento, invece, la contrapposizione tra le parti è connaturata, sono in gioco diritti inviolabili e il controllo può estendersi anche alla manifesta illegittimità dell’espulsione o del respingimento che stanno a monte. Da qui il contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione. Le altre censure restano assorbite, cioè non sono state esaminate.
La soluzione adottata. Togliere il rinvio avrebbe lasciato un vuoto di regole. La Corte ha quindi sostituito il riferimento: non più la procedura del mandato d’arresto europeo consensuale, ma quella del mandato d’arresto europeo ordinario, prevista dall’articolo 22, commi 3 e 4, della legge n. 69 del 2005. È la disciplina più vicina alla scelta del legislatore e assicura comunque un’udienza.
Cosa cambia in pratica. Restano invariati i limiti del ricorso: cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi indicati dall’articolo 606, comma 1, lettere a), b) e c), del codice di procedura penale, senza effetto sospensivo della misura. Cambia il seguito. La Corte di cassazione decide con sentenza entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, nelle forme dell’articolo 127 del codice di procedura penale: un’adunanza in camera di consiglio nella quale il pubblico ministero e il difensore, se compaiono, vengono sentiti. L’avviso alle parti va notificato o comunicato almeno tre giorni prima dell’udienza. La decisione è depositata a fine udienza con la motivazione, oppure entro il secondo giorno dopo la pronuncia.
La Corte precisa infine che il legislatore resta libero di costruire diversamente questo processo, purché siano rispettati il contraddittorio e il diritto di difesa.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/39