Fondi della sanita’ all’agenzia ambientale (Corte cost. n. 174/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 22, comma 1, lettera a), e comma 2, della legge della Regione Campania 29 luglio 1998, n. 10, nel testo anteriore alle modifiche del 2024. Quella norma permetteva di coprire con il Fondo sanitario regionale tutte le spese di funzionamento dell’ARPAC, l’agenzia regionale per la protezione ambientale, senza distinguere le attivita’ sanitarie da quelle che sanitarie non sono.
La norma. La legge regionale del 1998 ha istituito l’ARPAC e ne ha regolato il finanziamento. Prevedeva che l’agenzia ricevesse una quota del fondo sanitario regionale, da definirsi sulla base della spesa storica di personale e di attivita’ delle funzioni trasferite. L’entita’ delle assegnazioni veniva poi determinata con la legge di approvazione del bilancio regionale o con le sue variazioni.
Il caso. La questione e’ nata davanti alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, nel giudizio di parificazione del rendiconto regionale 2023. Dai conti risultava che l’84 per cento del fabbisogno complessivo dell’ARPAC, pari a 58.056.710 euro, arrivava dal Fondo sanitario regionale.
Il dubbio del giudice. Secondo la Corte dei conti la norma consentiva il trasferimento indistinto di risorse del Fondo sanitario regionale per finanziare genericamente tutti i compiti assegnati all’ARPAC. Mancava cioe’ una distinzione tra le prestazioni riconducibili ai livelli essenziali di assistenza, i LEA, e le altre funzioni ambientali dell’agenzia. Il rischio segnalato era l’uso promiscuo di fondi vincolati alla sanita’ per pagare attivita’ estranee al perimetro sanitario. Le questioni sono state sollevate in riferimento agli articoli 3, 32, 81, 97, primo comma, 117, secondo comma, lettere e) e m), e terzo comma, e 119, primo comma, della Costituzione.
Le questioni preliminari. La Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento del Procuratore generale della Corte dei conti: nei giudizi incidentali possono intervenire solo le parti del processo di partenza, oltre al Presidente del Consiglio e al Presidente della Giunta regionale. Ha poi respinto l’eccezione della Regione Campania, che sosteneva l’irrilevanza delle questioni. La norma censurata era il titolo legislativo delle spese contestate, e la successiva modifica introdotta dalla legge regionale n. 25 del 2024, in vigore dal 1 gennaio 2025, non toglie rilevanza al dubbio, perche’ il giudizio di parificazione riguarda l’esercizio 2023 e si applica la disciplina vigente in quel periodo.
Il ragionamento della Corte. Il punto decisivo e’ l’articolo 20 del decreto legislativo n. 118 del 2011. Questa norma statale chiede alle regioni una esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, con separata evidenza tra il finanziamento sanitario ordinario e la spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA. La disposizione campana, prevedendo che tutte le spese per il funzionamento dell’agenzia potessero trovare copertura in maniera indistinta nel Fondo sanitario regionale, si pone in contrasto con quella regola. Assegnava risorse all’ARPAC in maniera indiscriminata, senza distinguere tra quelle necessarie a garantire le prestazioni afferenti ai LEA e quelle destinate a prestazioni di natura non sanitaria. Da qui la violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, prevista dall’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. La Corte ha richiamato le proprie sentenze n. 1 del 2024 e n. 150 del 2025. Le altre censure sono rimaste assorbite.
Cosa cambia in pratica. Le risorse destinate alla sanita’ non possono essere impiegate senza distinzione per finanziare attivita’ che sanitarie non sono. Una legge regionale che consenta un trasferimento indistinto verso un’agenzia ambientale e’ incostituzionale, anche quando parte dei compiti dell’agenzia riguarda davvero la tutela della salute. Le funzioni ambientali non sanitarie vanno finanziate con altre voci del bilancio regionale. La Campania era gia’ intervenuta nel dicembre 2024, legando il finanziamento alle attivita’ e ai costi riferibili, direttamente e indirettamente, alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari correlati all’erogazione dei LEA, con rendicontazione analitica. Per il cittadino il risultato e’ un controllo piu’ chiaro: dai bilanci regionali deve risultare quanto del fondo sanitario finanzia effettivamente prestazioni sanitarie.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/174
Nota della Redazione
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