Messa alla prova esclusa per l’incendio boschivo colposo (Corte cost. n. 191/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sollevata sull’articolo 168-bis, primo comma, del codice penale, cioe’ la norma che indica per quali reati si puo’ chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. Resta quindi esclusa la messa alla prova per il delitto di incendio boschivo colposo, previsto dall’articolo 423-bis, secondo comma, del codice penale.
Il caso. Davanti al giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Cagliari era in corso un procedimento per incendio boschivo colposo. Secondo l’accusa l’incendio era stato causato da una stufa lasciata incautamente accesa e non sorvegliata per pochi minuti. L’imputato aveva chiesto la sospensione del procedimento con messa alla prova. Il giudice ha ritenuto che nel caso ricorressero le altre condizioni per concederla, ma che la legge non lo consentisse.
Il dubbio del giudice. L’articolo 168-bis ammette la messa alla prova per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, e inoltre per i delitti elencati nell’articolo 550, comma 2, del codice di procedura penale, cioe’ quelli per i quali si procede con citazione diretta a giudizio. L’incendio boschivo colposo e’ punito con la reclusione fino a cinque anni e non compare in quell’elenco. Il giudice di Cagliari ha ritenuto irragionevole il risultato: in quell’elenco, ampliato dal decreto legislativo n. 150 del 2022, rientrano anche delitti dolosi puniti fino a sei anni, quindi piu’ gravi. Per il rimettente il criterio del rinvio, legato alla semplicita’ dell’accertamento processuale, e’ estraneo alla logica della messa alla prova, che dovrebbe guardare alla gravita’ del reato; e un reato colposo si presta a percorsi risocializzanti o riparatori.
Le eccezioni respinte. Il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l’Avvocatura generale dello Stato, aveva chiesto di dichiarare la questione inammissibile per tre ragioni. La Corte le ha respinte tutte. Il giudice non ha denunciato un difetto di attuazione della delega legislativa, ma l’irragionevolezza della norma. La motivazione sulla non manifesta infondatezza e’ sufficiente. E non era necessario indicare un reato di confronto, perche’ la censura riguardava l’irragionevolezza in se’ della norma e non una disparita’ rispetto a una fattispecie omogenea.
Il ragionamento della Corte. Nel merito la Corte ha ricordato che il legislatore ha ampia discrezionalita’ nel fissare i limiti oggettivi entro cui operano gli istituti penali non carcerari, purche’ la scelta non sia manifestamente irragionevole. Il rinvio mobile all’articolo 550, comma 2, e’ una tecnica comune nel codice penale, e rientra nella sua stessa logica che la messa alla prova finisca per essere ammessa anche per reati con pena massima superiore a quattro anni. Neppure la natura colposa del reato rende irragionevole l’esclusione: il ragionamento del giudice, osserva la Corte, porterebbe a includere tutti i delitti colposi. La messa alla prova non ha solo finalita’ di risocializzazione, ma anche sanzionatoria e deflattiva, e il legislatore puo’ tenere conto del bene giuridico protetto, della condotta punita e del trattamento sanzionatorio, non solo dell’elemento soggettivo.
Un limite indicato dalla Corte. La Corte ha pero’ precisato che quella tecnica normativa puo’, in casi specifici, creare disparita’ insostenibili o portare a risultati manifestamente sproporzionati. In quelle ipotesi la Corte puo’ intervenire, come gia’ avvenuto con la sentenza n. 90 del 2025, valutando in concreto se un determinato reato meriti di rientrare nella messa alla prova per la sua struttura e per il bene giuridico protetto, anche confrontandolo con i reati elencati nell’articolo 550, comma 2. Nel giudizio di Cagliari, pero’, il giudice non ha chiesto questa verifica sulla singola fattispecie: ha contestato in via astratta e generale la tecnica del rinvio.
Cosa cambia in pratica. Non cambia nulla. Chi e’ imputato di incendio boschivo colposo non puo’ ottenere la sospensione del processo con messa alla prova. L’esclusione resta finche’ il legislatore non modifica l’elenco dei reati ammessi.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/191
Nota della Redazione
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