Risarcimento del danno diverso dalla mancata percezione di redditi non costituisce reddito imponibile (Cass. civ. Sez. 5 n. 6106/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (danno emergente da perdita di reddito); non costituiscono invece reddito imponibile le somme erogate per riparare un pregiudizio di natura diversa, quale la diminuzione della consistenza patrimoniale preesistente all’instaurazione del rapporto di lavoro, non riconducibile alla perdita di redditi da lavoro. L’interpretazione della volontà delle parti in ordine alla natura (risarcitoria o retributiva) di una attribuzione patrimoniale costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e coerente, e se non vengono violati i canoni di ermeneutica contrattuale.
Il Fatto
Un impiegato cedette alla società capogruppo il 50% delle proprie azioni in una controllata, ricevendo in parte del corrispettivo azioni della capogruppo, depositate presso un terzo e liberabili a tranches a condizione della permanenza del rapporto di lavoro. Il dipendente lasciò la società prima della liberazione, perdendo le azioni. Successivamente, in occasione dell’assunzione presso un’altra società, questa gli attribuì azioni proprie, per un valore equivalente a quelle perdute, per “reintegrare il patrimonio” e “non fargli subire diminuzioni patrimoniali”. Il contribuente chiese il rimborso delle imposte pagate su tali azioni, sostenendo che l’attribuzione avesse natura risarcitoria e non retributiva. L’Agenzia delle Entrate rigettò l’istanza, qualificando le azioni come fringe benefit imponibile. La Commissione Tributaria Provinciale di Verona e la Commissione Tributaria Regionale del Veneto accolsero il ricorso del contribuente. L’Agenzia ricorse per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Ha richiamato il principio consolidato secondo cui l’interpretazione del contratto e la valutazione della natura (risarcitoria o retributiva) di una attribuzione patrimoniale costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, insindacabili in sede di legittimità se sorretti da motivazione adeguata e non violativi dei canoni di ermeneutica contrattuale. La Corte ha osservato che la CTR aveva fornito una motivazione coerente, basata sull’esame degli accordi contrattuali, per qualificare le azioni attribuite dalla nuova società come risarcimento di un pregiudizio patrimoniale (perdita delle azioni della precedente società) e non come retribuzione accessoria.
La Corte ha richiamato il principio di diritto secondo cui, ai sensi dell’art. 6, comma 2, TUIR, le somme risarcitorie sono imponibili solo se destinate a reintegrare un danno consistente nella mancata percezione di redditi; se invece mirano a riparare un pregiudizio di natura diversa (come la diminuzione della consistenza patrimoniale), non costituiscono reddito imponibile. La CTR aveva accertato che le azioni attribuite dalla Generali tendevano a reintegrare la perdita del patrimonio del contribuente, non a compensare la mancata percezione di redditi; tale accertamento, fondato sull’interpretazione degli accordi, non era censurabile. La Corte ha inoltre rilevato che l’Agenzia non aveva specificamente contestato la clausola contrattuale che riconosceva al contribuente la proprietà delle azioni Azimut (e quindi il diritto al loro valore) indipendentemente dal deposito, e che la ricorrente non aveva trascritto integralmente la clausola, violando il principio di autosufficienza del ricorso.
Implicazioni Pratiche
- Distinzione tra risarcimento di redditi e di altri danni: l’avvocato del contribuente che contesti la tassazione di somme risarcitorie deve provare che il danno risarcito è di natura diversa dalla mancata percezione di redditi (ad esempio, perdita di un bene patrimoniale, mancato guadagno da cessione di partecipazioni, deprezzamento patrimoniale); la mera qualificazione formale come “risarcimento” non è sufficiente, occorrendo la prova del nesso causale con un pregiudizio non reddituale.
- Interpretazione degli accordi contrattuali e onere della prova: in caso di contestazione sulla natura retributiva o risarcitoria di una attribuzione, il giudice del merito ha il compito di interpretare la volontà delle parti sulla base del tenore letterale e del contesto negoziale; l’avvocato che impugni tale interpretazione deve dimostrare la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, trascrivendo integralmente le clausole contrattuali rilevanti e indicando il modo in cui il giudice si è discostato dai suddetti canoni; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- Fringe benefit e stock option: l’attribuzione di azioni ai dipendenti costituisce fringe benefit e reddito di lavoro dipendente ex art. 51 TUIR solo se è funzionalmente collegata al rapporto di lavoro (incentivo, premio, retribuzione accessoria); se invece l’attribuzione è finalizzata a reintegrare un danno patrimoniale preesistente e non correlato al rapporto di lavoro (come la perdita di azioni derivante da una cessione di partecipazioni), essa non è imponibile come reddito da lavoro, e l’avvocato del contribuente deve dimostrare l’assenza di tale collegamento funzionale e la presenza di una finalità risarcitoria/compensativa.
Provvedimento integrale: scarica il PDF