Riesame sequestro: legittimazione e impignorabilità dell’unico immobile (Cass. pen. n. 1198/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riesame del sequestro preventivo, la persona sottoposta a indagini può proporre istanza anche in relazione a beni non di sua proprietà, purché alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del vincolo sulla propria posizione. L’art. 76, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 602 del 1973, che vieta l’espropriazione dell’unico immobile del debitore, trova applicazione esclusivamente nel processo tributario e non si estende alla confisca penale, diretta o per equivalente.
Il Fatto
Il GIP disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni – tra cui autovetture e un immobile in comunione con un terzo – nell’ambito di indagini per reati tributari (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000) a carico di un indagato. Il Tribunale del riesame dichiarava inammissibile l’istanza dell’indagato in relazione ai beni intestati a terzi, ritenendo che la legittimazione spettasse solo ai proprietari, e rigettava la richiesta nel resto. L’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 324 cod. proc. pen. per la mancata ammissione del riesame sui beni di terzi, e la violazione dell’art. 76 d.P.R. n. 602 del 1973 per la sequestrabilità dell’immobile, asserito come unica abitazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato il ricorso. Sulla legittimazione, ha preso atto del contrasto giurisprudenziale risolto dalle Sezioni Unite con il principio per cui l’indagato può proporre riesame del sequestro di beni altrui solo se allega un interesse concreto e attuale, correlato agli effetti che la rimozione del vincolo produrrebbe sulla sua posizione (inf. prov. n. 15 del 2025). Tuttavia, nel caso di specie, il ricorrente non aveva specificato alcun interesse di tal genere, limitandosi a contestare la titolarità dei beni; pertanto, il Tribunale aveva correttamente dichiarato inammissibile l’istanza su quel punto, conformandosi all’orientamento allora maggioritario che richiedeva un interesse qualificato.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che il limite di cui all’art. 76, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602 del 1973 – che tutela “l’unico immobile di proprietà del debitore” – è norma di favore per il contribuente nel processo tributario e non può essere invocata in sede penale per opporsi alla confisca, sia diretta che per equivalente. La disposizione non fissa un principio generale di impignorabilità, ma si riferisce esclusivamente alle espropriazioni per debiti fiscali; la confisca penale, invece, ha ad oggetto il profitto del reato e non un credito verso il fisco, sicché il limite non opera. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata (Sez. 5, n. 48616 del 20/09/2018, M.; Sez. 5, n. 5608 del 2021, Telesca) e ha escluso che la mera qualificazione di “prima casa” possa valere a impedire il sequestro, essendo necessario che si tratti dell’unico cespite e, comunque, in ambito tributario.
Implicazioni Pratiche
- Onere dell’interesse concreto: per impugnare il sequestro di beni di terzi, il difensore deve dedurre e dimostrare un interesse personale, attuale e specifico alla rimozione del vincolo (es. che il bene è utilizzato per l’attività del reato, che la sua indisponibilità pregiudica l’azienda, o che la confisca del bene altrui incide sulla determinazione del profitto); la mera qualità di indagato non è sufficiente.
- Inapplicabilità del limite tributario alla confisca: l’art. 76 d.P.R. 602/1973 non può essere opposto al sequestro penale di immobili, neppure se si tratta dell’unica abitazione; il difensore deve pertanto orientare la difesa su altri profili (es. proporzionalità, mancanza di fumus, sproporzione tra profitto e bene) e non confidare nella protezione della “prima casa” in ambito penale.
- Richiamo alla nuova giurisprudenza delle Sezioni Unite: in sede di riesame, il difensore deve allegare esplicitamente l’interesse concreto e attuale, anche se il bene è intestato a terzi, e richiamare il principio di diritto recentemente affermato; la mera contestazione della titolarità o la richiesta generica di annullamento è inammissibile.
Nota della Redazione
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