Aggravante maltrattamenti in presenza di minori: necessaria pluralità di episodi (Cass. pen. n. 34683/2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’integrazione della fattispecie aggravata dei maltrattamenti commessi in presenza del minore, di cui all’art. 572, comma secondo, cod. pen., non è sufficiente che il minore assista a un singolo episodio in cui si concretizza la condotta maltrattante, ma è necessario che il numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi cui questi assiste siano tali da lasciare inferire il rischio della compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico. Il “fatto” di cui all’aggravante, in ragione della struttura abituale del reato base, deve essere costituito da un numero minimo di episodi idoneo a rivelare la maggiore pericolosità e offensività della condotta criminosa.
Il Fatto
L’imputato era stato condannato in primo grado per i reati di tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia aggravati, lesioni personali aggravate. La Corte di appello di Napoli confermava la condanna, ritenendo sussistente l’aggravante di cui all’art. 572, comma 2, cod. pen. (maltrattamenti commessi in presenza di minori) sul rilievo che “almeno in un’occasione” i figli minori della coppia avevano assistito a un episodio di aggressione fisica, culminato in un tentativo di strangolamento della madre. Avverso tale sentenza il difensore proponeva ricorso per cassazione, eccependo l’erronea applicazione dell’aggravante per la sufficienza di un unico episodio e la mancata valutazione di altri presupposti.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, annullando la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante ex art. 572, comma 2, cod. pen. con rinvio. Ha richiamato il recente orientamento giurisprudenziale secondo cui, per la configurabilità dell’aggravante in esame, non è sufficiente che il minore assista a un singolo episodio maltrattante, ma è necessario che il numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi cui il minore assiste siano tali da comprometterne il normale sviluppo psico-fisico (Sez. 6, n. 20128 del 22/05/2025, P., Rv. 288101; conformi Sez. 6, n. 31929 del 25/06/2024, C., Rv. 286867). La Corte ha sottolineato che, da un punto di vista testuale, la norma richiede che “il fatto” sia commesso in presenza o in danno di un minore; il “fatto” cui assiste il minore, in ragione della struttura necessariamente abituale del reato di maltrattamenti, deve essere costituito da un numero minimo di episodi idoneo a rivelare la maggiore pericolosità e offensività della condotta criminosa.
Nel caso di specie, la Corte di appello si era limitata ad affermare che i minori avevano assistito “almeno in un’occasione” ai maltrattamenti, senza verificare se vi fossero stati altri episodi in presenza dei minori e senza valutare se la ricorrenza e la qualità complessiva delle condotte fossero tali da integrare il rischio di compromissione psico-fisica. Tale motivazione è stata ritenuta carente, poiché il giudice di merito avrebbe dovuto accertare se gli episodi cui i minori avevano assistito, per numero, gravità e contesto, fossero idonei a determinare il pregiudizio evolutivo, e non limitarsi a constatare la presenza dei minori in un singolo frangente. La Corte ha dichiarato assorbito il secondo motivo sulla quantificazione della pena, che potrà essere rideterminata in sede di rinvio a seconda dell’esito dell’accertamento sull’aggravante, e ha rigettato la censura sul diniego delle attenuanti generiche, ritenendo la motivazione della Corte territoriale congrua e insindacabile.
Implicazioni Pratiche
- Contestazione dell’aggravante per un solo episodio: il difensore, in sede di impugnazione, deve eccepire l’insufficienza di un singolo episodio in presenza del minore per integrare l’aggravante di cui all’art. 572, comma 2, cod. pen., richiedendo al giudice di valutare la pluralità, la qualità e la ricorrenza delle condotte maltrattanti cui il minore ha assistito, al fine di verificare se sussista il concreto rischio di compromissione dello sviluppo psico-fisico.
- Onere motivazionale del giudice: il giudice di merito che intenda applicare l’aggravante deve motivare specificamente sul numero e sulla qualità degli episodi in presenza del minore, indicando perché essi, nel loro complesso, siano idonei a compromettere il normale sviluppo psico-fisico del minore; la mera constatazione di un episodio è insufficiente e determina l’annullamento della sentenza sul punto.
- Rideterminazione della pena in caso di caduta dell’aggravante: in caso di annullamento dell’aggravante per insufficienza di episodi, il difensore deve chiedere al giudice del rinvio la rideterminazione della pena, calcolata senza l’aumento previsto per l’aggravante; tale rideterminazione può incidere anche sulla concessione delle attenuanti generiche e sulla valutazione complessiva del trattamento sanzionatorio.
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