Onere allegazione domicilio in appello tra forma e difesa (Cass. pen. Sez. II n. 783 del 09.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. Essa va interpretata nel senso che è sufficiente che l’atto di appello contenga il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione. La disposizione non incide sulla facoltà di impugnare, ma regola la sola forma dell’atto per finalità di economia processuale, senza ledere il diritto di difesa né il diritto al ricorso per cassazione per violazione di legge.
Il Fatto
La Corte di appello ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dal difensore dell’imputato avverso la sentenza di condanna di primo grado, per il delitto di estorsione continuata e aggravata, anche ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. La Corte territoriale ha ravvisato la violazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., per l’omessa allegazione all’atto di appello della dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione della norma sul domicilio, l’illegittimità costituzionale della stessa per violazione degli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost. e, infine, l’erronea acquisizione delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia ritenuto irreperibile.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. La Corte richiama la decisione assunta nella massima espressione nomofilattica, secondo cui la previsione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. è soddisfatta quando l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, così da permettere l’immediata individuazione del luogo di notificazione. Nella specie l’atto di appello non contiene alcun riferimento siffatto, sicché la declaratoria di inammissibilità non è censurabile.
Quanto al secondo motivo, la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata. La Corte ricorda di avere già chiarito che i commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen., introdotti dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non comportano limitazione al potere di impugnazione spettante personalmente all’imputato, ma regolano solo le modalità di esercizio della concorrente e accessoria facoltà del difensore. Essi non collidono con l’inviolabilità del diritto di difesa, con la presunzione di non colpevolezza, né con il diritto al ricorso per cassazione per violazione di legge.
Il difensore sollecita un intervento manipolativo del sistema delle impugnazioni, volto a recuperare censure di violazione di legge in ipotesi di inammissibilità del gravame di merito per difetto dei presupposti formali. Un simile esito pretermettrebbe il principio devolutivo, la tassatività delle ipotesi dell’art. 591 cod. proc. pen., l’esecutività del provvedimento impugnato e la conformazione della remissione in termini ex art. 175 cod. proc. pen., facendo discendere da una violazione processuale un preteso diritto alla prosecuzione del giudizio.
La Corte ribadisce che la norma incide non sulla facoltà di impugnare, ma sulla sola forma dell’atto, per finalità che rafforzano i principi del giusto processo, favorendo i tempi di definizione e la consapevolezza del mezzo azionato. La garanzia del doppio grado di giudizio non ha copertura costituzionale e ammette limitazioni adeguate e proporzionali. Non sussiste l’asserita asimmetria con il pubblico ministero, attesa la diversità dei ruoli, né un irragionevole regime rispetto alla parte civile, poiché l’art. 581, comma 1-ter prescrive il deposito per tutte le parti private. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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