Costituzione parte civile e violenza sessuale: requisiti e natura oggettiva (Cass. pen. n. 35036/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di costituzione di parte civile, l’atto, ai sensi dell’art. 78, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. nel testo modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, deve contenere l’esposizione chiara e specifica delle ragioni della domanda, indicando il nesso tra le conseguenze pregiudizievoli e il reato, nonché il titolo che legittima la pretesa; la mera indicazione del reato e della richiesta risarcitoria generica è insufficiente. In tema di violenza sessuale, il consenso della vittima, che esclude il reato, deve essere verificato in relazione al momento del compimento dell’atto; il rifiuto espresso, anche se seguito da eventuale successivo consenso, integra la violenza. L’atto sessuale, ai fini dell’art. 609-bis cod. pen., è tale sul piano obiettivo, a prescindere dalle intenzioni soggettive dell’agente (soddisfacimento, finalità ludica o umiliatoria), essendo sufficiente la consapevolezza della sua natura oggettivamente sessuale.
Il Fatto
L’imputato era stato condannato in primo grado per i reati di tentata violenza sessuale aggravata (artt. 56 e 609-bis cod. pen.) e lesioni personali (art. 582 cod. pen.), commessi in danno della compagna. La Corte d’appello di Torino confermava la condanna, riqualificando il fatto come violenza sessuale consumata e concedendo le attenuanti. L’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo: l’inammissibilità della costituzione di parte civile per difetto dei requisiti formali ex art. 78 cod. proc. pen.; la mancanza di prova dell’elemento soggettivo del reato di violenza sessuale, sostenendo che la vittima non aveva opposto un rifiuto ma solo chiesto di attendere; la sussistenza della scriminante del consenso (art. 50 cod. pen.) e del “ioci causa” per le lesioni.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo, ha escluso la nullità della costituzione di parte civile, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, Rv. 285036 – 01), secondo cui la modifica dell’art. 78, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. richiede che l’atto contenga l’esposizione chiara e specifica delle ragioni della domanda, indicando il nesso tra il reato e le conseguenze pregiudizievoli, nonché il titolo che legittima la pretesa, secondo gli stilemi dell’atto di citazione civile (art. 163, comma 3, n. 4, cod. proc. civ.). La Corte di appello aveva verificato che l’atto di costituzione conteneva gli elementi di fatto e di diritto, la descrizione delle modalità violente del reato, la durata e il comportamento successivo dell’imputato, nonché il pregiudizio non patrimoniale subito, ritenendo così adempiuto l’onere di specificazione, senza che fosse necessaria l’indicazione analitica del petitum, già insito nella costituzione stessa.
Sul secondo motivo, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla mancanza di prova dell’elemento soggettivo. Ha richiamato il principio per cui il consenso all’atto sessuale, che esclude il reato, deve essere verificato al momento del compimento dell’atto stesso (Sez. 3, n. 7873 del 19/01/2022, Rv. 282834 – 01). Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva accertato che la vittima aveva espresso un rifiuto esplicito e che l’imputato aveva agito con violenza e costringimento fisico, procurando lesioni, circostanze che integravano il dolo del reato, a prescindere da un eventuale consenso successivo. Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso la scriminante del consenso e la natura ludica dell’atto. Ha ribadito che l’atto sessuale è tale sul piano obiettivo, e la finalità ludica, umiliatoria o di scherzo non ne esclude la natura sessuale, essendo irrilevante l’intenzione soggettiva dell’agente (Sez. 3, n. 20927 del 04/03/2009, Rv. 244075; Sez. 3, n. 20459 del 24/01/2019, Rv. 275965 – 01). La intrusione violenta nella sfera sessuale, anche se compiuta “ioci causa”, integra la violenza sessuale, e il bene giuridico tutelato è la libertà di disporre del proprio corpo a fini sessuali, che non incontra limiti nelle intenzioni dell’agente.
Implicazioni Pratiche
- Costituzione di parte civile e onere di specificazione: il difensore, per eccepire l’inammissibilità della costituzione di parte civile, deve dimostrare che l’atto non espone in modo chiaro e specifico le ragioni della domanda, ossia il nesso causale tra il reato e il pregiudizio, non limitandosi a generici riferimenti al capo d’imputazione; la mera assenza di indicazione analitica del danno o delle voci di danno non è sufficiente, se la domanda risarcitoria è comunque determinabile.
- Consenso nella violenza sessuale: per sostenere l’insussistenza del reato, il difensore deve provare che la vittima abbia prestato un consenso effettivo, libero e informato al momento del compimento dell’atto; il consenso successivo, la mancata opposizione o un comportamento ambiguo non sono rilevanti, se al momento dell’atto vi è stato un rifiuto espresso o una coercizione fisica.
- Ioci causa e finalità ludica: il difensore non può eccepire la scriminante del consenso o l’assenza di dolo sulla base della finalità ludica o di scherzo, poiché l’atto sessuale è oggettivamente tale e la volontarietà dell’azione, unita alla consapevolezza della sua natura sessuale, integra il dolo; la difesa deve piuttosto contestare la materialità dell’atto o la sua natura sessuale sul piano oggettivo, dimostrando che la condotta non integra gli estremi della violenza o della minaccia.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.